Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23273 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7987-2020 proposto da:

S. COSTRUZIONI SNC DI S.V. CO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO LANCUBA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimata –

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. *****);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6162/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. La S. Costruzioni s.n.c. di S.V. & CO. propone ricorso per cassazione, affidato a due compositi motivi, avverso la sentenza n. 6162/15/2019, depositata il 15 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha dichiarato d’ufficio l’improponibilità del ricorso di primo grado proposto dalla medesima contribuente avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento relativa all’Iva 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36-bis.

Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione non si sono costituite.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che nella motivazione della sentenza impugnata viene indicata, nel medesimo contesto, come appellante una prima volta l'”Ag. Entrate di Napoli” ed una seconda volta l'”Ag. Riscossione”, senza riferimenti alla riunione tra diversi appelli o alla proposizione di appello incidentale.

Pertanto, anche in considerazione della natura effettivamente processuale di una parte delle censure della ricorrente, e delle possibili ricadute del predetto dato, si reputa necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio presso la CTR.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, previa acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello n. r.g. 399/2019 presso la Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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