LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7752-2016 proposto da:
D.T.R., Q.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via Ludovisi 36, presso lo studio dell’avvocato Antonio Curatola, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Rispoli;
– ricorrenti –
contro
F.S.R.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato Angelo Brancato, con studio in Palermo p.zza E. Orlando, 33;
-controricorrente –
D.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini 12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Giaconia;
– controricorrente –
P.M.T., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’Avvocato Alberto Gattuccio, con studio in Palermo via Libertà
n. 171;
– controricorrenti –
nonché contro COOPERATIVA EDILIZIA DI ASSISTENZA LAVORATORI DI RISPARMIO CEDALCARI SCRL, + ALTRI OMESSI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1372/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 21/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Capasso Lucia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato Marcello Cecchetti per delega scritta dell’Avvocato Maurizio Giaconia per la controricorrente D.R. che ha concluso come in atti e l’Avvocato Alberto Gattuccio per i controricorrenti Fi.Ga. e altri che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda di demolizione di quanto illegittimamente realizzato proposta con atto di citazione notificato il 7/6/1978 dai fratelli C. e D.T.R. nei confronti di C.ED.A.L.CA.RI. – Cooperativa Edilizia Assistenza Lavoratori Cassa di Risparmio – s.c.r.l. (d’ora in poi Cedalcari) avanti al Tribunale di Palermo.
2. Premesso di essere comproprietari di una stradella che congiungeva la ***** (oggi via *****) con la *****, esponevano che, in uno dei tre edifici costruiti al confine con essa, precisamente quello della Cedalcari con ingresso dalla *****, era stato realizzato un corpo di fabbrica di più piani aggettante sulla stradella, della quale, a vantaggio dello stesso edificio, era stata anche reso impossibile il passaggio, chiedendo la riduzione in pristino dei luoghi a cura e spese della convenuta.
3.La Cedalcari si costituiva eccependo l’intervenuta usucapione della stradella e che comunque le opere realizzate non impedivano l’esercizio del diritto degli attori.
4.Istruita la causa a mezzo di CTU e rimessa al collegio, veniva disposta l’integrazione necessaria del contraddittorio con la chiamata in giudizio di tutti gli assegnatari degli alloggi dello stabile di ***** realizzato dalla Cedalcari.
5. Proseguito il giudizio con i chiamati in causa e più volte interrotto, a seguito del decesso di alcune delle parti in causa, interveniva anche lo scioglimento della Cedalcari con nomina di un procuratore speciale rimasto, tuttavia, contumace.
6. Con la sentenza n. 233 del 2006 il tribunale dichiarava che gli attori ed i convenuti sono, per giusti titoli, comproprietari con altri dell’attuale stradella e che l’eccezione di usucapione era infondata perché l’ampliamento sovrastante la stradella era stato realizzato nel 1959 e al momento della notifica dell’atto di citazione non era maturato il ventennio.
6.1. Inoltre, il giudice di primo grado riteneva non controverso fra le parti che i corpi di fabbrica realizzati dalla Cedalcari in ampliamento e sovrastanti la stradella non ne impedivano il percorso, a parte la limitazione arrecata dal cancello, e la destinazione originaria, costituendo l’ampliamento un uso consentito al partecipante dall’art. 1102 c.c. nei limiti in cui non impedisca l’uso altrui o ne alteri la destinazione.
6.2 Il tribunale condannava invece i convenuti a consegnare agli attori la copia delle chiavi per l’apertura dei cancelli che impedivano il libero percorso ed accesso alla stradella, e li condannava in solido al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 1500,00 a titolo di indennità per il mancato uso della stradella con rifusione del sessanta per cento delle spese processuali e la compensazione del residuo quaranta per cento.
7. D.T.R., figlia ed erede dell’originario attore D.T.C. e già costituita in giudizio a seguito del decesso del padre, nonché Q.G., avente causa dei coniugi d.T.G. (erede dell’altro originario attore D.T.R.) e P.R., hanno proposto appello in via principale avverso la sentenza di prime cure, denunciando l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la comproprietà della stradella in capo ai convenuti e là dove aveva quantificato in soli Euro 1500,00 anziché in Euro 150.000,00 il pregiudizio economico patito dagli attori per la protratta occupazione del bene.
8. Gli appellati A., M.A. e D.F. si costituivano quali eredi di D.P. deducendo il difetto di legittimazione passiva per non essere proprietari di alcun appartamento dello stabile per avere trasferito le relative quote alla sorella D.R..
9. Quest’ultima appellata pure erede di D.P. si costituiva con autonomo atto ribadendo il difetto di legittimazione passiva e in subordine l’intervenuta usucapione della stradella.
10.Si sono costituiti anche gli appellati d.T.G., + ALTRI OMESSI proponendo appello incidentale.
11. A seguito di diverse interruzioni il giudizio è stato riassunto e si sono da ultimo costituiti Q.C., + ALTRI OMESSI aventi causa di d.T.G. e P.R. facendo proprie le domande degli appellanti principali, nonché Ga., Ma. e Fi.Gi., questi ultimi tre quali eredi di Fi.Gi..
12. La Corte d’appello di Palermo in riforma della sentenza di primo grado respingeva la domanda di rivendica e quella di risarcimento del danno formulata dagli attori.
12.1. In particolare argomentava che l’eccezione di usucapione aveva esonerato gli attori dalla prova c.d. diabolica della comproprietà della stradella e che all’esito della ctu era risultato evidente che essa era di proprietà indivisa di tutti i proprietari delle porzioni del fondo con essa confinanti, e tale era rimasta, attesa la perpetuità del dominium, indipendentemente dall’uso che i singoli contitolari possono averne conmcretamente fatto.
12.2. Aggiungeva la corte palermitana di non condividere la qualificazione data dal giudice di prime cure in ordine alla qualificazione della costruzione del corpo di fabbrica aggettante sulla stradella comune in termini di 1102 c.c…
12.3. Tuttavia, ad avviso del giudice d’appello, il tempo trascorso fra la realizzazione dell’opera (pacificamente risalente al 1959) e la chiamata in causa per la necessaria integrazione del contraddittorio disposta dal giudice di prime cure con ordinanza del 9/3/1984 ed a cui gli attori avevano esteso la domanda, era trascorso un tempo superiore al ventennio sicché, in forza del principio della c.d. retroattività reale dell’usucapione(cfr. Cass. 3082/1973; 8792/2000) era maturata l’usucapione del diritto di proprietà esclusiva sulla stradella, con conseguente rigetto della domanda di rivendica.
13. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da D.T.R. e Q.G. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., cui resistono con controricorso Fi.Ga., + ALTRI OMESSI.
14. Con altro controricorso resiste F.S.M.R. chiedendo l’accertamento della sua carenza di legittimazione passiva (ma ha interesse, essendo rimasta contumace in appello?).
15. Con altro controricorso resiste D.R..
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. Con il primo motivo si deduce l’errore sul fatto decisivo e controverso per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
16.1. Assumono i ricorrenti che la corte territoriale non aveva considerato che alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio e cioè il 7 giugno 1978 la medesima cooperativa Cedalcari era ancora proprietaria dell’appartamento poi assegnato a Profeta con la conseguenza che la notifica della citazione di primo grado avrebbe dovuto essere considerata valido atto interruttivo del decorso del tempo ai fini dell’usucapione.
16.2. Peraltro, assumono i ricorrenti, che ancora oggi Cedalcari sarebbe proprietaria di porzioni immobiliari nello stabile di ***** (come acquisito con certificati ipocatastali) e, pertanto, non sarebbe mai maturato, in ogni caso, il decorso del tempo per l’usucapione.
16.3. Precisano, inoltre, i ricorrenti che doveva escludersi la configurabilità di una proprietà da parte dei convenuti (Cedalcari e suoi aventi causa) sia per giusti titoli che per decorso del tempo in forza di due distinti profili: sia cioè per l’inesistenza di titoli di proprietà della stradella riconducibili a Cedalcari ed aventi causa, sia per l’inesistenza della durata minima di privazione del possesso da parte dei condomini assegnatari per il tempo utile per l’acquisto della usucapione della proprietà della strada.
16.4. Con particolare riguardo a questo secondo profilo deducono i ricorrenti la rilevanza dell’atto del 1/6/1979 rogato dal notaio Ma. registrato il ***** a favore di Pr.An. e contro la Cedalcari con cui è stato assegnato l’alloggio in ***** primo piano a sinistra, elevazione soprastante il tunnel.
16.5. Aggiungono i ricorrenti che tale elemento era noto sia alla Cedalcari che al convenuto Pr. con la conseguenza che all’epoca della notifica la cooperativa, semmai in concorso solidale con gli altri assegnatari, era la giusta destinataria della domanda attorea con la conseguenza che gli eventuali atti interruttivi della prescrizione operati nei confronti anche di uno solo, estendono i loro effetti anche nei confronti degli altri solidalmente coinvolti.
16.6. Invocavano altresì l’onere probatorio attenuato in capo all’attore nell’ipotesi in cui la parte convenuta in rivendica formuli a sua volta domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione con l’ulteriore conseguenza che questi ultimi “non avrebbero dovuto, limitarsi alla semplice contestazione del diritto reclamato dagli attori sulla stradella, ma avrebbero dovuto dare rigorosa ed indefettibile prova dell’esistenza e della maturazione del loro diritto e di avere l’uso esclusivo per il tempo necessario per la maturazione della sostenuta usucapione successiva al titolo vantate prodotto dagli attori sulla stessa area.
16.7. Il motivo è inammissibile perché, come eccepito dai controricorrenti, si fonda sull’allegazione di un fatto l’infondatezza derll’eccezione di usucapione della stradella che non risulta essere stato considerato nella sentenza impugnata, né in precedenza allegato o eccepito dalla parte che vi aveva interesse; detta circostanza ha come presupposto la produzione di un documento che la parte ricorrente deducente non specifica quando l’avrebbe depositato prima dell’odierno ricorso, né se e quando era stato oggetto di discussione tra le parti, con la conseguente inammissibilità della censura per come formulata (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017; id. 16347/2018).
16.8. La sentenza d’appello per contro ha espressamente motivato in relazione all’eccezione di usucapione formulata da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione, sulla scorta della deduzione svolta nella memoria di replica depositata dagli attori nel giudizio di primo grado e secondo la quale non era maturato al momento dell’inizio della causa il termine ventennale l’acquisto del diritto di proprietà esclusiva per usucapione.
16.9. Infatti, in quella memoria gli attori avevano replicato all’eccezione dei convenuti sostenendo che non solo per la cooperativa non era maturato, al momento della notifica dell’atto di citazione, nel giugno 1978, il termine ventennale, posto che i lavori di ampliamento erano iniziati nel febbraio 1959, ma neppure per i soci chiamati in causa per l’integrazione del contraddittorio e con i quali la cooperativa edilizia avevano stipulato nel mese di gennaio 1978 e dunque prima della citazione i relativi atti di assegnazione.
16.10. A fronte di detta deduzione, il motivo in esame si fonda sull’assunto nuovo e quindi inammissibile, oltre che contrario a quello in precedenza sostenuto, che la cooperativa era rimasta titolare di un alloggio non ancora assegnato all’atto della notifica della citazione sicché l’effetto interruttivo prodotto dalla notifica era idoneo ad interrompere il termine per l’usucapione con conseguente erroneità della statuizione della corte palermitana.
17. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge ex art. 360 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. nella sua formulazione ante novella del 2009, applicabile ratione temporis al giudizio in esame.
17.1. In particolare si deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la corte d’appello per avere ritenuto implicitamente applicabile il principio di non contestazione là dove ha affermato che non era contestata (dagli appellanti ed oggi ricorrenti nonché loro danti causa) la circostanza che l’attività di realizzazione delle opere, e quindi l’occupazione esclusiva dell’area comune, risaliva all’inizio del 1959 e che la cessione degli alloggi da parte della Cedalcari ai singoli assegnatari era avvenuta nel gennaio del 1978, prima cioè della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio avvenuta nei confronti di Cedalcari nel giugno 1978 e della conseguente sua inidoneità ad interrompere la durata del possesso utile ai fini dell’usucapione perché effettuata nei confronti di soggetto passivo non più possessore dello stradello rivendicato.
17.2. La doglianza è infondata.
17.3. Il principio di non contestazione non è stato introdotto ex novo nel nostro ordinamento dalla nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009 ma costituisce un principio generale in materia processuale come confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio onere di immediata contestazione a fronte delle pretese avversarie, espressamente previsto dall’art. 167 c.p.c. con riferimento al contenuto della comparsa di risposta ma applicabile anche all’attore in rapporto alle domande o eccezioni riconvenzionali formulate nei suoi confronti dal convenuto (cfr. Cass.12636/2005 con particolare riguardo all’inquadramento sistematico dello stesso; S.U. 761/2002; 442/1968; 2299/2004; 5488/2006).
17.4. Come già osservato nell’ambito del primo motivo l’odierna posizione difensiva assunta dai ricorrenti rispetto all’eccezione di usucapione, è incompatibile con quella da essi esplicitamente assunta nelle fasi di merito del giudizio, con quanto consegue in termini di onere probatorio, e non può trovare accoglimento in questa fase di legittimità.
18.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 840 c.c. in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 da cui consegue l’illogica contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la corte d’appello, pur avendo riconosciuto la condotta violativa posta in essere con l’ampliamento del fabbricato ex art. 840 c.c., ha omesso di quantificare l’indennità risarcitoria per l’occupazione sine titolo del vicolo e l’illegittimità della sopraelevazione di cui avrebbe dovuto ordinare la demolizione.
18.1. La censura è inammissibile in relazione alla violazione di legge perché non indica quale principio interpretativo sarebbe stato erroneamente o falsamente applicato, finendo per censurare la decisione di merito che a seguito dell’accoglimento dell’eccezione di usucapione, ha respinto la domanda attorea di rivendica e per l’effetto quella di demolizione e riduzione in pristino.
18.2. La censura è pure inammissibile in relazione alla contestazione di illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 perché non attinge la motivazione sulla cui scorta la corte d’appello ha respinto la relativa domanda attorea.
19. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la corte territoriale omesso di argomentare in merito al pure ritenuto spossessamento perpetrato dai convenuti Cedalcari e soci assegnatari degli immobili di ***** con l’apposizione di cancelli ad uso soltanto di alcuni proprietari, così impedendo la ricognizione dell’iter logico-giuridico seguito dal decidente.
19.1. La censura è inammissibile perché non attinge la ratio decidendi e cioè l’intervenuta usucapione del diritto di uso esclusivo in applicazione di principio di c.d. retroattività reale dell’usucapione in forza del quale gli effetti dell’usucapione retroagiscono al giorno in cui ha avuto inizio la situazione possessoria che l’ha determinata (cfr. Cass.3082/1973; id.3152/1998; id.8792/2000) e che nel caso di specie ha fatto ritenere che l’occupazione della porzione di stradella da parte della Cedalcari prima e dai suoi aventi causa poi sia inidonea ad integrare una fattispecie risarcitoria (cfr. pag. 26 della sentenza).
20. In conclusione, l’esito sfavorevole di tutti i motivi di ricorso, comporta il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti costituiti nella misura rispettivamente liquidata in dispositivo.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi a favore di ciascuno dei controricorrenti D. e F. e in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese a favore degli altri controricorrenti costituiti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021
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