LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22080-2019 proposto da:
G.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCA BURZA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 220/2018 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’Appello Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha affermato l’obbligo da parte di G.G.C., Ingegnere iscritto ad Inarcassa e lavoratore dipendente, di versare i contributi alla gestione separata Inps per i redditi conseguiti nell’anno 2008;
la Corte territoriale, ha indicato la decorrenza del dies a quo della prescrizione nella data della presentazione della dichiarazione dei redditi del 2008, avvenuta in data 28/9/2009;
la cassazione della sentenza è domandata da G.G.C. sulla base di due motivi;
l’Inps è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
col primo motivo, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935,2934,2941,2944 e 2945 c.c., della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. 9 Luglio 1977, n. 241, artt. 10, 13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2), del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17, commi 1 e 2 (come modificato dal D.L. 15 aprile 2002, n. 63, art. 2, conv. in L. 15 giugno 2002, n. 112), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 1 (come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, comma 2, lett f) e art. 36 ter, e della Circolare Inps n. 68 del 2005, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., commi 1 e 4” per avere la Corte territoriale ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi “a percentuale” andasse individuato nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, avvenuta, nel caso in esame, il 28 settembre 2009;
col secondo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione ed errata applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011, in ordine all’impugnata decisione della Corte territoriale dichiarativa della sussistenza dell’obbligo di iscriversi alla gestione separata presso l’Inps a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione non possono iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso la gestione previdenziale obbligatoria;
ricostruito il quadro normativo di riferimento, afferma che l’intento del legislatore sia stato quello di escludere dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata tutti quei soggetti che sono tenuti a corrispondere alla casse e agli enti previdenziali privati i contributi, a prescindere dalla tipologia e dalla natura degli stessi;
il primo motivo merita accoglimento;
alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019 e successive) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi a opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo;
il secondo motivo risulta assorbito per effetto della decisione sulla precedente censura;
in definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio;
in considerazione dell’esito del giudizio, va dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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