Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23361 del 24/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23686-2019 proposto da:

D.G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO VARRIALE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1393/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di D.G.A. volta al “ripristino” della pensione d’inabilità civile, revocata a seguito di visita di revisione, o, in subordine, volta ad ottenere il diritto all’assegno di invalidità;

a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come, benché risultasse accertato il requisito sanitario relativo all’assegno di invalidità, sin dal momento della data della revisione, nondimeno la domanda fosse infondata per difetto del requisito reddituale. La parte, infatti, aveva depositato solo in appello – e dunque tardivamente – il certificato dell’Agenzia delle Entrate relativo al reddito;

avverso tale pronuncia E.M.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;

l’INPS ha depositato procura speciale, in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.4 – è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c.. Parte ricorrente assume che, diversamente da quanto espresso nella sentenza impugnata, la parte aveva depositato, già nel giudizio di primo grado, all’udienza del 22 novembre 2012, la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza del requisito reddituale;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n.5 – è dedotta l’omessa valutazione di prove documentali (id est: di circostanze di fatto desumibili dalle prove documentali) circa l’assenza di reddito. I profili di cui al precedente motivo sono prospettati in termini di omesso esame di fatti decisivi e controversi;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di Appello applicato il principio di non contestazione: il requisito reddituale non era, infatti, contestato dall’INPS;

con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato incorrendo nel vizio di ultrapetizione;

con il quinto motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, sul requisito sanitario, si era formato il giudicato;

con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., per non aver, comunque, la Corte di appello attivato i poteri istruttori di ufficio, trattandosi di documento decisivo ai fini del giudizio;

e’ manifestamente fondato, con valore assorbente di tutte le altre censure, il secondo motivo, avendo la Corte di merito affermato che l’odierna ricorrente si sarebbe limitata a produrre, in primo grado, “atto di notorietà, privo di adeguato valore probatorio, provvedendo solo in sede di gravame e, quindi, tardivamente, al deposito della documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate” (così la sentenza impugnata, pag. 2), senza tuttavia confrontarsi con la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate depositata, dinanzi al Tribunale, all’udienza del 12.11.2012, da cui risultava la mancata percezione dei redditi, in relazione all’anno di imposta 2009/2010 e, dunque, una condizione utile al riconoscimento della provvidenza rilevante in causa (v., in relazione a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Cass. n. 26741 del 2019, in motivazione). Un nuovo certificato era depositato, in sede di appello, ma in funzione di mero aggiornamento della situazione patrimoniale;

la sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri, e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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