LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26978-2019 proposto da:
ANM – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;
– ricorrente –
R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO DI MASO, DOMENICA COPPOLA;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
contro
ANM – AZIENDA NAPOLETANA MBILITA’ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 3844/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di R.V. ad essere inquadrato nella superiore qualifica di capo Operatore (parametro 188) di cui all’art. 2 CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000 e, per l’effetto, ha condannato l’Azienda Napoletana Mobilità (di seguito ANM) al pagamento delle differenze retributive, nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale;
in estrema sintesi, la Corte territoriale ha richiamato i presupposti dell’art. 2103 c.c. e ha osservato come, nella fattispecie, ricorressero tutte le condizioni indicata dalla disposizione codicistica per il riconoscimento del superiore inquadramento;
avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’ANM, articolato in tre motivi;
ha opposto difese, con controricorso, contenente ricorso incidentale, articolato in un motivo, R.V., cui ha resistito, con controricorso, l’ANM;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
quanto al ricorso principale, con il primo motivo, la società – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – denuncia la violazione e/o la falsa interpretazione del R.D. n. 148 del 1931, regolamento allegato A, art. 18, nonché dell’art. 2103 c.c.. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata, nel decidere la controversia, avrebbe del tutto omesso di considerare ed applicare la disciplina, di carattere speciale, dettata, nell’ambito dei rapporti degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori dall’art. 18 sopra cit.;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione e/o la falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, art. 2, lett. b), per avere la Corte di appello condotto l’indagine sulla base di una declaratoria errata;
con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta la nullità della sentenza. Per la parte ricorrente i vizi denunciati con i primi due motivi ridonderebbero anche in una motivazione apparente e perplessa;
il primo motivo del ricorso principale è fondato;
resta attuale, anche a seguito della pronuncia a sezioni unite n. 15540 del 2016, il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui il rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, è soggetto ad un’organica disciplina di carattere speciale, non derogata da leggi generali successive ma integrabile attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico;
ne consegue che, nella soluzione del caso concreto, il giudice di merito non può considerare abrogato, tout court, il Regio Decreto, se non nelle parti che regolamentano il rapporto di lavoro in maniera divenuta incompatibile con il sistema in generale;
vero è anche che questa Corte, proprio con specifico riferimento allo svolgimento di mansioni superiori, ha ritenuto “l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e il graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato” (v. per tutte, in motiv., Cass. n. 7473 del 2020) e che, in applicazione di tale principio, ha, per esempio, ritenuto che “la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisc(a) elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori” (Cass. n. 7473 del 2020 cit., in motiv., p. 8.1., con richiamo a Cass. n.12601 del 2016; v. anche Cass. n. 9344 del 2012);
tuttavia, la sentenza impugnata omette ogni indagine con riferimento alle previsioni del regio decreto. Risulta, cioè, del tutto pretermessa la valutazione della disciplina speciale e la sua compatibilità con quella generale del rapporto di lavoro privato perché il diritto del lavoratore alla promozione è riconosciuto, con esclusivo riferimento ai presupposti delineati dall’art. 2103 c.c.;
così facendo, la Corte di appello ha proceduto con metodo inesatto al giudizio di sussunzione della fattispecie giuridica sottoposta al suo esame ed e’, perciò, incorsa nel denunciato errore di diritto;
il secondo motivo relativo alla violazione della clausola del contratto collettivo di categoria e’, in radice, inammissibile per difetto di specificità;
quando è denunziata in ricorso la violazione di norme del contratto collettivo nazionale, la deduzione della violazione deve essere accompagnata dalla trascrizione integrale delle clausole, al fine di consentire alla Corte di individuare la ricorrenza della violazione denunziata (ex plurimis, Cass. n. 6735 del 2019; Cass. n. 25728 del 2013) nonché dal deposito integrale della copia del contratto collettivo (Cass., sez. un., n. 20075 del 2010) o dalla indicazione della sede processuale in cui detto testo è rinvenibile (Cass., sez. un., n. 25038 del 2013). Nella fattispecie di causa, la clausola del contratto collettivo di cui si denunzia la violazione (art, 2 del CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000), è riportata per estratto sicché non è consentito alla Corte alcun esame del suo effettivo ed integrale contenuto; anche la sentenza impugnata riporta, in via di sintesi, la normativa collettiva;
restano, invece, assorbite le censure del terzo motivo;
quanto al ricorso incidentale, con un unico motivo, è dedotta -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o la falsa applicazione del CCNL Autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, art. 2, lett. b). Si imputa alla Corte di appello di non aver riconosciuto l’inquadramento richiesto in via principale -ovvero quello nel parametro 205 – di cui si assume sussistevano tutti i requisiti;
anche il ricorso incidentale soffre, a monte, dei medesimi limiti di ammissibilità indicati in relazione al secondo motivo del ricorso principale; inoltre, le censure, sub specie di violazione di legge, mirano ad una rivalutazione degli elementi di giudizio, non consentita in questa sede di legittimità;
in conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo mezzo; il secondo motivo del ricorso principale va dichiarato inammissibile, come pure va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che nel deciderla si atterà a quanto in questa sede statuito e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021