LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35102-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
A.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO COSSA 41, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO PORCELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza di prime cure, ha annullato il verbale ispettivo, opposto da A.P., con il quale le era stato richiesto di pagare all’INPS i contributi dovuti alla Gestione commercianti nell’intera misura del contributo fisso annuo e non nell’importo ridotto in proporzione ai mesi di esercizio dell’attività, per il periodo luglio 2005- giugno 2010, essendo stata ritenuta in sede ispettiva non rilevante, ai fini dell’obbligo di iscrizione, la caratteristica stagionale dell’attività di impresa commerciale di cui la stessa era titolare; per l’effetto, la Corte territoriale dichiarato non dovute le somme pretese;
contro tali statuizioni ricorre l’INPS con un motivo di censura;
resiste A.P. con controricorso e successive memoria difensiva;
la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 233 del 1990, art. 1, in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che il carattere stagionale dell’attività commerciale svolta dalla A. giustifichi l’obbligo di iscrizione solo in relazione ai periodi di effettivo svolgimento dell’attività commerciale e giustifichi anche la riduzione della misura della contribuzione cd. fissa da versare alla medesima gestione, in funzione dell’effettivo periodo di svolgimento dell’attività commerciale;
tale assunto viene criticato in ragione del fatto che il carattere stagionale dell’attività svolta e le circostanze di fatto prese in considerazione dalla sentenza impugnata non risultano idonee a far venir meno l’obbligo contributivo tratteggiato dalla disciplina contenuta nella L. n. 233 del 1990, art. 1;
va disatteso, in via preliminare, il rilievo di inammissibilità del ricorso per la tardività della sua proposizione sollevato dalla controricorrente; invero, la sentenza impugnata fu pubblicata il 9 maggio 2019 ed il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., cadeva il 9 novembre 2019, sabato;
tale termine si deve ritenere prorogato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (comma quest’ultimo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 comma 1, lett. t), al primo giorno utile successivo a quello festivo;
pertanto, avuto riguardo al sistema plurifasico della notifica degli atti processuali – dovendo tenersi distinte le attività del procedimento di pertinenza del notificante e quelle invece imputabili all’organo della notifica o, come nel caso di specie, al servizio postale -, la notifica del ricorso a mezzo posta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, eseguita con atto consegnato all’ufficio postale in data 11.11.2019 (velina ricevuta accettazione atto giudiziario), deve ritenersi effettuata tempestivamente, né può essere condivisa l’interpretazione avanzata dalla controricorrente secondo la quale la proroga prevista dal citato art. 155 c.p.c., non interesserebbe – ai sensi del comma 6 – l’attività degli ausiliari del Giudice e quindi anche degli ufficiali giudiziari;
invero, l’attività di notificazione del ricorso per cassazione posta in essere dall’ufficiale giudiziario è distinta dall’attività della parte che richiede la medesima notifica, questa sì contemplata dal disposto dell’art. 155 c.p.c.;
il motivo proposto dall’INPS è fondato e va accolto in conformità con i principi espressi da Cass. n. 1684 del 2021 secondo cui il carattere stagionale dell’attività commerciale risulta irrilevante ai fini dell’obbligo contributivo in ragione del chiaro ed inequivoco tenore letterale della L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 3, che fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1, da ciascun assicurato, nella misura del minimale annuo di retribuzione, che non consente all’interessato di provare un reddito effettivo inferiore a quello corrispondente alla presunzione di legge (cfr., in questi termini, Cass. 23 dicembre 1999 n. 14498; Cass. 10 settembre 2009 n. 19502);
tale regime contributivo imposto dalla legge non è correlato alla durata della prestazione nel corso dell’anno ma al reddito prodotto nel corso dell’anno e ciò priva di sostanziale rilevanza giuridica la questione sollevata relativa alla interruzione nel periodo di inattività per il carattere stagionale dell’impresa esercitata;
in definitive, il ricorso va accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione che esaminerà la fattispecie alla luce del principio sopra enunciato, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021