Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2340 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25233-2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIA ROSSINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 29 gennaio 2019 la Commissione tributaria regionale del Lazio, ritenendo congruamente motivato il provvedimento impugnato, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da A.A. avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,329 e 342 c.p.c. nonchè dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR – a fronte di una sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un provvedimento di revisione del classamento del proprio immobile sulla base di una pluralità di rationes decidendi, idonee a sorreggerla sul piano logico giuridico – riformato la decisione di prime cure nonostante la mancata impugnazione in appello, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una di tali autonome rationes decidendi, fondata sulla avvenuta ingiustificata inclusione, da parte dell’Ufficio, dell’immobile sottoposto al procedimento di revisione parziale del classamento in una zona censuaria (microzona 19 Parioli) contestata dal contribuente come diversa da quella di relativa effettiva appartenenza (microzona 20 Salario-Trieste).

La censura è fondata.

Risulta dagli atti processuali – ritualmente riprodotti in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – quanto segue.

Il contribuente, con il ricorso di primo grado, aveva contestato l’illegittimità della revisione del classamento, oltre che per violazione di legge e carenza di motivazione, anche in relazione alla contestata inclusione del proprio immobile nella microzona 19 Parioli, per appartenere esso invece alla microzona 20 Salario-Trieste.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso rilevando – in sintesi – che “aver giustificato l’accertamento della nuova rendita evidenziando l’evoluzione del contesto urbano e socio economico della microzona… non appare criterio idoneo e sufficiente a giustificare l’aumento di rendita dovuto alla rettifica della categoria catastale” dell’immobile “anche alla luce delle ragioni esplicitate dal ricorrente nei propri scritti difensivi ed in particolare alla contestata inclusione dell’immobile nella microzona 19 Parioli a fronte della quale lo stesso Ufficio nulla deduceva e replicava a sostengo della fondatezza del proprio operato”.

Tale ultima statuizione non risulta censurata nell’atto di appello proposto dall’Ufficio. Ciò nonostante, La CTR ha esaminato la questione concernente la contestata inclusione dell’immobile nella microzona 19 Parioli, reputandola infondata.

Ciò posto, osserva il Collegio che la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla illegittimità del nuovo classamento (anche) sulla base della contestata inclusione dell’immobile nella microzona 19 Parioli costituisce una autonoma ratio decidendi, di per sè idonea a sorreggere la decisione.

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, allorchè la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione, la parte soccombente ha l’onere di censurare con l’atto d’appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendo il giudice d’appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (cfr. Cass. n. 18310 del 2007; Cass. n. 4259 del 2015; Cass. n. 20792 del 2016; Cass. n. 6854 del 2018).

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, la CTR avrebbe dunque dovuto dichiarare inammissibile l’appello, essendosi formato il giudicato interno sulla statuizione del primo giudice – costituente autonoma ratio decidendi di per sè idonea a sorreggere la decisione – circa l’illegittimità dell’atto impugnato con riguardo alla ingiustificata inclusione nella microzona 19 Parioli dell’immobile oggetto di procedimento di revisione del classamento.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dunque cassata senza rinvio la sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c., u.c., poichè il processo non poteva essere proseguito.

Le spese del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del contribuente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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