LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30918/2019 proposto da:
P.F., V.M.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso lo studio dell’avvocato MARINA FLOCCO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO Che:
P.F. e V.M.E. ricorrono in cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro 9 marzo 2019, n. 1816, che ha rigettato il loro ricorso per equa riparazione del danno causato dall’irragionevole durata di due procedimenti di esecuzione forzata incardinati presso il Tribunale di Melfi perché “i ricorrenti non hanno depositato la copia completa degli atti dei giudizi presupposti”, omissione probatoria che ha “determinato l’impossibilità di ritenere provato, in punto di fatto, quanto sostenuto nel ricorso”.
Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.”: la Corte d’appello non ha considerato che i ricorrenti hanno comunque provveduto a depositare tutti i documenti in loro possesso, nei termini indicati dalla Corte, documenti “più che sufficienti a inquadrare le date di inizio delle procedure esecutive”, procedure esecutive non ancora estinte al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, senza contare che il Ministero, costituendosi in giudizio, non ha contestato la ricostruzione fattuale dei ricorrenti.
Il motivo è fondato. La Corte d’appello, che aveva disposto d’ufficio l’acquisizione degli atti dei processi presupposti, invitando anche i ricorrenti alla relativa produzione, non poteva rigettare la domanda solo perché “i ricorrenti non hanno depositato la copia completa degli atti dei giudizi presupposti”. A fronte del deposito, comunque, di atti dei processi presupposti (atti che i ricorrenti hanno elencato alle pagine 3-4 del ricorso), la Corte, che aveva ordinato l’acquisizione di tutti gli atti dei processi presupposti, doveva esaminare gli atti prodotti e sulla base di essi valutare la durata dei processi, senza potere, solo perché incompleta la produzione, rigettare la domanda.
2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata, impregiudicata la questione della fondatezza della domanda di equa riparazione, alla Corte d’appello di Catanzaro; il giudice di rinvio dovrà anche considerare che i ricorrenti hanno rivestito la qualità di debitori esecutati nei processi presupposti e che al riguardo, secondo questa Corte, “nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l’irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all’esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l’onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l’esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice” (così, da ultimo, Cass. 29139/2019).
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021