LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16932-2020 proposto da:
D.P.M.A.G., elettivamente domiciliate in Roma, via Roma n. 65, presso lo studio dell’avv.to GIOVANNI MESSINA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA DEL VALLO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7/2020 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO, depositata il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. D.P.M.A.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano che ha rigettato l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza sindacale n. 32 del 31 marzo 215 emessa dal Comune di Campobello di Mazara.
2. Il Comune di Campobello di Mazara del Vallo è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Non risultano presentate memorie.
CONSIDERATO
CHE:
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “In tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo”” Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14411 del 14/07/2016;
Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020).
– il Collegio non condivide la proposta del Relatore;
– il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta – 2 Sezione Civile, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021