LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 17186/2020 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA dei Consoli n. 62, presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri, e rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 3351/2020 del Tribunale di Ancona, depositato il 4/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, B.S., cittadino ivoriano, ha adito il Tribunale di Ancona, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di esser arrestato poiché aveva preso parte ad una manifestazione antigovernativa.
3. Il Tribunale ha ritenuto non credibile la vicenda narrata e insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, anche alla luce della situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza (UNHCR ed EASO 2019), e in assenza di specifici indici o profili di vulnerabilità in capo al ricorrente.
4. Avverso il predetto decreto B.S. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha dichiarato di costituirsi al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
5. Il ricorrente lamenta: “1. Impugnazione capo da 3 a 6 – in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione e falsa applicazione della legge”; “2. Impugnazione capo da 3 a 6 – in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) A – capo 3, 4, 5, 6 – Violazione e falsa applicazione della legge: Convenzione di Ginevra, art. 1A – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, e 5 – art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, B – capo 7 – D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32”.
6. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RITENUTO
che:
7. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
8. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 15177 del 2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.
9. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost., e per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla Dir. n. 2013/32/UE con riferimento all’art. 28 e all’art. 46, p. 11, e con la Carta dei diritti UE, art. 47, e della medesima Carta, art. 18 e art. 19, p.2 e degli artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU.
10. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non risulta rispettare il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come interpretato dalle SSUU.
11. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970 del 2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.
12. La trattazione del ricorso deve essere di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021