Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23543 del 27/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 32443-2020 proposto da:

D.L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MAIURI;

– ricorrente –

contro

LA GARDENIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MAROCCO;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 25922/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

con ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., D.L.V. proponeva istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 22366 del 2019 nella parte in cui, respingendo il ricorso proposto dalla società La Gardenia s.r.l., ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ma non anche di quelle sostenute per resistere a due procedimenti di sospensione ex art. 337 c.p.c., attivati dalla società soccombente dinanzi alla Corte di appello di Napoli che dichiarava inammissibile sia il primo (con provvedimento reso all’udienza del 13 dicembre 2017) che il secondo (all’udienza del 28 febbraio 2018);

con ordinanza n. 25922 del 2020, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di correzione;

con l’odierno ricorso, D.L.V. ha riproposto analoga istanza, cui ha resistito la società La Gardenia s.r.l., con controricorso, illustrato con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

il ricorso (v. conclusioni) è finalizzato alla “correzione dell’errore materiale mediante la liquidazione delle spese e competenze legali relativamente ai due procedimenti ex art. 373 c.p.c., definiti innanzi alla Corte di appello di Napoli, con conseguente condanna della società La Gardenia al relativo pagamento in favore del ricorrente”;

come tale, è proponibile senza limiti di tempo;

la liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., spetta a questa Corte per la natura incidentale del giudizio (Cass. n. 26966 del 2018);

nel caso di specie, tale liquidazione, è stata richiesta con il controricorso, quanto ad uno dei due procedimenti sopra indicati, mentre è stata sollecitata, nella memoria illustrativa, quanto all’altro, come è possibile rilevare dalla lettura degli atti;

l’istanza può essere esaminata a “condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che (detta istanza) è inammissibile ove venga proposta in un procedimento soggetto a rito camerale mediante memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e art. 372 c.p.c., comma 2, non notificata alla controparte” (Cass. n. 24201 del 2018; Cass. n.18079 del 2020);

e’, dunque, valutabile l’istanza proposta nel controricorso e relativa al sub-procedimento definito all’udienza del 13.12.2017 dinanzi alla Corte di appello di Napoli mentre è inammissibile quella formulata con la memoria difensiva del 26 gennaio 2019, in relazione alla quale non risulta ritualmente instaurato il contraddittorio;

l’omissione della liquidazione delle spese costituisce mero errore materiale come tale correggibile (Cass., sez. un., n.16415 del 2018; con specifico riferimento alla correzione per omessa liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., v. Cass. n. 15818 del 2019);

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., n. 9438 del 2002; Cass., ord., n. 10203 del 2009; Cass., ord., n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi l’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 22366 del 2019, nel senso che nel dispositivo deve aggiungersi quanto segue: “Condanna, altresì, parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal controricorrente in relazione al procedimento di cui all’art. 373 c.p.c., definito il 13.12.2017, che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali”.

Dichiara inammissibile l’istanza con riferimento al procedimento ex art. 373 c.p.c., definito il 28.2.2018.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2021

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