LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE D’UFFICIO sul ricorso 1208-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio legale TREMONTI ROMAGNOLI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 29120/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. l’avv. Giovanni Piazza Spessa, procuratore costituito per la sig.ra M.M., controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 29120 del 2019, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui, nel dispositivo, dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali “nei confronti dell’Inps”, benché quest’ultimo non fosse parte processuale;
2. l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4. l’istanza di correzione merita accoglimento;
5. questa Corte ha precisato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi” (Cass. n. 19601 del 2011; v. anche Cass. n. 572 del 2019);
6. nel caso in esame, l’errore materiale risulta evidente posto che è stata pronunciata condanna alle spese della parte ricorrente, Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto soccombente, ma non in favore della controricorrente, sig.ra M.M., bensì in favore dell’INPS che non era parte del processo;
7. deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell’espressione “nei confronti dell’Inps”;
8. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 29120 del 2019 sia corretta attraverso la eliminazione nel dispositivo, a pag. 4, secondo rigo, dell’espressione “nei confronti dell’Inps”.
Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021