LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17592-2019 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE BUSCEMI;
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA – DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1009/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Catania ha parzialmente accolto l’appello dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di C.R. al trattamento economico tabellare nella posizione B4 fino al ***** ed ha condannato l’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive;
2. la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado sul punto, ha ritenuto che al C., assunto con contratto a tempo determinato di durata triennale, poi prorogato, spettasse, per effetto del rinvio dinamico alla disciplina del contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana di cui al D.P. Reg. n. 11 del 1995, e successive modificazioni e integrazioni, oltre che in base al principio di non discriminazione, di cui alla Dir. n. 70 del 1999, Accordo Quadro allegato, clausola 4, l’inquadramento nella posizione B4 ed il relativo trattamento economico tabellare;
3. in accoglimento dell’ultimo motivo di appello dell’amministrazione, la Corte di merito ha riconosciuto che il trattamento economico tabellare corrispondente alla posizione B4 spettasse al lavoratore solo fino alla data del *****; ciò in ragione del fatto che il C., a seguito della procedura di stabilizzazione, era stato assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato che prevedeva l’inquadramento in categoria A, che aveva accettato senza riserve; nel ricorso in giudizio, pur dando atto del nuovo inquadramento in categoria A1, non aveva formulato alcuna domanda sul trattamento economico dovuto in base a quest’ultimo contratto;
4. avverso tale sentenza C.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
7. si afferma che nel giudizio di primo grado l’amministrazione si era costituita tardivamente, cioè il ***** rispetto alla prima udienza fissata per l'*****; che nella memoria di costituzione aveva eccepito l’acquiescenza del dipendente all’inquadramento in categoria A1 e prodotto il contratto di assunzione a tempo indeterminato del *****;
8. si censura la sentenza impugnata per avere accolto un’eccezione non rilevabile d’ufficio tardivamente proposta e fondato la decisione su un documento tardivamente prodotto;
9. col secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inesistenza della motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
10. si osserva che la sentenza impugnata non ha esaminato l’eccezione, sollevata dal C. nella comparsa di costituzione in secondo grado, di inammissibilità del motivo di appello dell’amministrazione in ragione della tardiva costituzione della stessa in primo grado, preclusiva dell’acquisizione del documento (contratto di lavoro a tempo indeterminato) e della dedotta acquiescenza del dipendente;
11. i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili;
12. va osservato che essi risultano formulati in violazione del duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), e volto a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SU, n. 8077/2012; SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);
13. nel caso di specie, nessuno dei requisiti richiesti risulta soddisfatto in quanto il ricorrente ha posto a fondamento delle censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, la tardiva costituzione del convenuto in primo grado ed il contratto di lavoro prodotto, nonché l’eccezione sollevata nella memoria di costituzione in appello), limitandosi a richiamarli, senza debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza depositarli unitamente al ricorso per cassazione;
14. da ciò discende l’inammissibilità del ricorso in esame;
15. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021