LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6974-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6971/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento esponendo di averne appreso conoscenza casualmente, tramite una visura;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che con la notifica a mezzo PEC in formato pdf non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore, perchè priva di attestato di conformità da parte del pubblico ufficiale, mentre solo l’estensione.p7m può attestare la certificazione della firma;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, artt. 4, 5, 6 e 11, nonchè degli artt. 2697,2712 e 2719 c.c., in quanto anche il formato pdf comporta l’immodificabilità e la genuinità del file con conseguente validità della notifica della cartella;
considerato che, secondo questa Corte:
la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzichè “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019; Cass. n. 27561 del 2018; Cass. SU n. 7665 del 2016);
il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 11051 del 2018);
la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 17198 del 2017);
ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove, nel ritenere, correttamente, non corretta la notifica della cartella da parte dell’Agenzia delle entrate avvenuta mediante file con estensione pdf anzichè.p7m, non si è però poi posta il problema del se tale notifica potesse ritenersi non inesistente ma sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione della cartella da parte della Consorzio contribuente;
ritenuto pertanto che il motivo di impugnazione è fondato e conseguentemente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021
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