LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37396-2019 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 173, presso lo studio legale FONDERICO – BONURA, rappresentata e difesa dagli avvocati MAZZARELLA GIUSEPPE, BONURA HARALD MASSIMO;
– ricorrente –
contro
S.O., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato LONGOBARDI GIANPIERO;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 314/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha stabilito non dovuti da S.O., geometra, i contributi minimi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza (d’ora in avanti CIPAG) per l’attività libero professionale svolta nel periodo 2010-2011 rilevando l’occasionalità delle prestazioni, definite dalla Corte territoriale isolate, riconoscendo, di contro, dovuti i contributi medesimi per gli incarichi svolti dallo stesso professionista nell’anno 2012, dal cui numero era giustificato presumere che l’attività libero professionale fosse stata svolta con continuità;
la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
S.O. ha depositato controricorso;
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 37 del 1967, art. 1, dell’art. 5 Statuto della CIPAG, approvato con D.M. 27 febbraio 2003, pubblicato in G.U.R.I. serie gen. del 7/04/2003, n. 81, D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 3, comma 2, lett. A), nonché del R.D. n. 274 del 1929, art. 16 “Regolamento per la professione di geometra”; per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il requisito per l’insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa sia costituito dall’esercizio continuativo della libera professione e non riguardi, di contro, tutti i geometri volontariamente iscritti all’albo professionale, in base a una lettura costituzionalmente orientata della normativa di delegificazione dei poteri regolamentari delle Casse di previdenza professionali;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme in tema di riparto dell’onere della prova, in particolare dell’art. 2229 c.c. – il concetto dinamico ed evolutivo di libera professione”; deduce l’irrilevanza, ai fini dell’imposizione dell’obbligo contributivo in capo al geometra volontariamente iscritto all’albo, della circostanza che i pochi ed isolati incarichi sarebbero stati svolti a titolo gratuito e in favore di soggetti legati da vincoli di parentela;
i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, meritano accoglimento;
questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.”(cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021);
in definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale provvederà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021