Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23632 del 31/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37706-2019 proposto da:

P.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAURIZIO BUFALINI 8, presso lo studio dell’avvocato DI PUMPO MATTEO, rappresentato e difeso dall’avvocato BIUSO BARTOLOMEO EMILIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARITATO LELIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, D’ALOISIO CARLA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1231/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato dovuti i contributi 2008 alla gestione separata Inps da parte di P.F.P., richiamandosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 30344 del 2017);

la cassazione della sentenza è domandata da P.F.P. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione in relazione alla pretesa contributiva”, per non avere la Corte territoriale valutato l’eccezione proposta in primo grado e riproposta in appello, relativamente ai redditi prodotti nell’anno 2008, il cui obbligo di versamento dei contributi scadeva il 16.06.2009, mentre l’atto che sarebbe stato valido ai fini interruttivi della prescrizione (avviso bonario anno 2008) era stato notificato al ricorrente solo il 27.07.2014, quando, ormai era già scaduto il termine quinquennale di prescrizione;

il motivo merita accoglimento;

va preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso per error in procedendo è specificamente prospettato dalla parte ricorrente;

secondo il consolidato principio di diritto, quando questa Corte è sollecitata ad operare quale giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia il predetto vizio non è rilevabile “ex officio”, non potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento; è necessario, pertanto, che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato. (Cass. n. 20181 del 2019);

nel caso in esame la prospettazione di omessa pronuncia è formulata dalla parte ricorrente in ossequio ai principi richiamati;

da quanto risulta in atti, il provvedimento gravato non ha valutato l’eccezione di prescrizione correttamente dedotta dall’odierno ricorrente fin dal primo grado del giudizio di merito, limitandosi ad affermare genericamente la ricorrenza dell’obbligo in capo allo stesso di versare alla gestione separata Inps i contributi relativi ai redditi prodotti nell’anno 2008;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza gravata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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