LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38143-2019 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio legale BONURA – FONDERICO, rappresentata e difesa dagli avvocati BONURA HARALD MASSIMO, MAZZARELLA GIUSEPPE;
– ricorrente-
contro
F.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VANNUCCI VITO;
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza n. 495/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’Appello di Firenze, a conferma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha dichiarato non tenuto F.A. a versare i contributi 2012 alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi professionisti (d’ora in avanti CIPAG);
la Corte territoriale ha ritenuto che il F. avesse fornito in giudizio la prova della mancata produzione di un reddito da lavoro professionale, avendo dimostrato di svolgere le funzioni di geometra esclusivamente quale dipendente della s.p.a. Casalp società a capitale pubblico per la gestione dell’edilizia popolare dei Comuni della provincia di Livorno;
la cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi professionisti sulla base di due motivi;
F.A. ha opposto difese ed ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;
entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
Ricorso Principale:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 37 del 1967, art. 1,L. n. 773 del 1982, artt. 10 e 22, L. n. 335 del 1995, art. 2, L. n. 103 del 1996, art. 1, oltreché dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 Statuto della Cassa dei geometri”, per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il requisito per l’insorgere degli obblighi di solidarietà nei confronti della Cassa fosse costituito dall’esercizio continuativo della libera professione e non invece che lo stesso ponesse il predetto obbligo in capo tutti i geometri iscritti all’albo professionale, in base a una lettura costituzionalmente orientata dell’attività di delegificazione dei poteri regolamentari delle Casse di previdenza professionali da parte del legislatore ordinario;
col secondo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione della gli L. n. 37 del 1967, art. 1,D.Lgs. n. 30 del 2006, art. 2, e D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 e ss., “, per avere erroneamente la Corte d’appello disapplicato le norme previste dall’ordinamento professionale (e previdenziale) della CIPAG che hanno previsto l’automatismo del versamento della contribuzione minima in capo a tutti i professionisti volontariamente iscritti all’albo, anche se esercenti la professione di geometra nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Ricorso incidentale:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente incidentale lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 22,L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1 comma 4, lett a) ed art. 3, comma 4 e L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 3, art. 1 comma 763, L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488”, per avere, la Corte d’appello, ritenuto che la Cassa possa autonomamente modificare i requisiti per l’iscrizione dei contribuenti;
Esame del Ricorso Principale:
i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per intima connessione, meritano accoglimento;
questa Corte ha enunciato sulla controversa materia il seguente principio di diritto, al qual va in questa sede data continuità: “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr., da ultimo, Cass. n. 4568 del 2021).
Esame del Ricorso Incidentale:
il ricorso incidentale condizionato è assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso principale;
in definitiva, il ricorso principale va accolto;
il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito;
la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale è chiamata a decidere anche in merito alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021