Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23687 del 01/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6456-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F. SAS DI C.I. E FIGLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA TODARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata l’11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Messina, ha accolto l’appello della D.F. s.a.s. di C.i. e figli contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva dichiarato inammissibile, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari, il ricorso della stessa società contro un accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relative all’anno d’imposta 2003.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. In considerazione della natura processuale dei vizi denunciati e ricorrendone la necessità, occorre acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

Dispone l’acquisizione, a cura della cancelleria, del fascicolo di merito dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Messina e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472