LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6829-2020 proposto da:
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
G.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2693/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata l’08/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RITENUTO
che:
1. G.D.A. ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, l’intimazione di pagamento relativa ad una cartella di pagamento in materia di Ilor, Irpef, contributo straordinario per l’Europa e contributo al servizio sanitario nazionale, relativa all’anno d’imposta 1996.
La CTP ha accolto il ricorso.
La sentenza di primo grado è stata impugnata da Equitalia sud s.p.a. e la Commissione tributaria regionale della Calabria-sezione staccata di Reggio Calabria, con la sentenza n. 2693/06/2019, depositata l’8 luglio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era da considerarsi inesistente, essendo stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Sicilia Post s.r.l., senza che tale operatore fosse all’epoca (prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 57) abilitato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate-riscossione, affidandolo ad un motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 20, commi 1 e 2, e dell’art. 156 c.p.c., comma 3.
Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato e che, comunque, l’eventuale invalidità della notifica dell’appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione degli appellati.
2. In materia di validità della notificazione degli atti processuali eseguita tramite operatori postali privati sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il seguente principio:
“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 299 del 10/01/2020).
Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio tributario, è stato ribadito che ” In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata dalla L. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell’agente notificatore, è riservata, nel regime del D.Lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del “servizio postale universale” e, nel successivo regime della L. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale.” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 25521 del 12/11/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 2299 del 31/01/2020).
Alla luce del principio espresso dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica dell’appello tributario eseguita a mezzo posta, servendosi di un operatore di posta privata, è dunque nulla e non inesistente, e, sotto il profilo della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti appellate, potrebbe ritenersi sanata dalla costituzione di queste ultime.
Tuttavia, in base al medesimo principio, ai fini della verifica, doverosa anche d’ufficio, della tempestività dello stesso appello, la notifica de qua è priva di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore postale privato e l’effetto sanante della costituzione delle parti appellate non rileva.
Rammentata la natura processuale della relativa questione, occorre allora verificare, ai fini della valutazione della tempestività dell’appello, se risulti dagli atti di causa che quest’ultimo sia, in ipotesi, pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere lo stesso appello inammissibile, in quanto tardivo.
A tal fine va quindi disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria acquisisca il fascicolo d’ufficio (relativo ai gradi di merito) presso la segreteria della Commissione tributaria regionale della Calabria-sezione staccata di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021