LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 6321/2017 r.g. proposto da:
M.L., (cod. fisc. *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Roberto Marinoni, e Giuseppe Valvo, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Silvio Pellico n. 24;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO S.P.A., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del procuratore speciale Avv. B.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Prof. Gino Cavalli, e dell’Avvocato Dario Martella, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, al Largo di Torre Argentina n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA depositata il 16/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 15/06/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
RILEVATO
CHE:
1. M.L. citò Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Sanpaolo Imi s.p.a., per il prosieguo, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Bergamo chiedendone la condanna alla restituzione, in suo favore, ex art. 1188 c.c., di Euro 2.320.635,32, oltre interessi, o, in subordine, al risarcimento di danni di pari importo.
1.1. Dedusse di essere titolare del deposito titoli in amministrazione n. ***** sul quale aveva operato anche il marito, L.F.V., in forza di procura generale del *****; che conto d’appoggio era il conto corrente n. ***** (poi divenuto n. *****), intestato al solo L.F.; che quest’ultimo, in più riprese, tra il *****, aveva ordinato alla Banca la vendita dei titoli, svuotando il deposito amministrato, con conseguenti accrediti sul detto conto di appoggio tra il *****; che, con comunicazione del *****, ricevuta dalla Banca il successivo *****, aveva revocato la procura generale in favore del marito, il quale, pertanto, non era più legittimato a rappresentarla, né a ricevere i frutti delle descritte operazioni.
1.2. L’adito tribunale, nel contraddittorio con la Banca ed il L.F., chiamato in causa da quest’ultima per essere manlevata delle eventuali conseguenze negative della lite, respinse la domanda attrice.
2. Il gravame della M. contro tale decisione è stato rigettato dalla Corte di appello di Brescia che, con sentenza del 16 novembre 2016, n. 1104, resa nel contraddittorio con la Banca appellata e nella contumacia degli eredi del L.F., medio tempore deceduto, ha ritenuto che: i) la censura svolta con il primo motivo d’appello, volta a sostenere che ordine di vendita ed ordine di accredito del ricavato, per quanto conferiti contestualmente, dovessero considerarsi disposizioni del tutto distinte e autonome, era “irrilevante ed, in ogni caso, non coglie nel segno”, atteso che gli ordini, di vendita e di accredito, peraltro mai revocati dalla M., erano stati impartiti dal L.F. quando egli era pacificamente ancora in possesso di poteri rappresentativi; ii) infondato era pure il secondo motivo di gravame, poiché correttamente il tribunale aveva considerato valida ed autonoma la procura speciale conferita dall’appellante al L.F. il *****, al fine di operare sul predetto deposito titoli n. *****, pur in presenza dell’antecedente procura generale del 1979, e rilevante la mancanza di un’autonoma revoca della suddetta procura speciale da parte della M.; iii) contrariamente a quanto asserito da quest’ultima con il terzo ed il quarto motivo di gravame, la lettera di revoca della procura generale, inoltrata dalla M. e ricevuta dalla Banca il *****, non poteva valere come revoca della procura speciale ad operare sul menzionato deposito titoli n. *****, non contenendo alcun riferimento a tale rapporto, né, tantomeno, come revoca degli ordini già impartiti dal L.F., chiaramente disponendo soltanto per il futuro.
3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la M., affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Resiste, con controricorso, Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale ribadisce, per la denegata ipotesi che l’adita Corte ritenga di non confermare la decisione impugnata, la propria domanda di manleva nei confronti del L.F. (e, per lui, dei suoi eredi), chiedendo termine ex artt. 332 e 371-bis c.p.c. per convenirlo in questa sede posto che la M. non aveva ritenuto di notificargli il proprio ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1369 e 1370 c.c.”, ascrivendosi alla corte di appello di aver violato i canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione del negozio. In particolare, per avere la stessa negato che l’ordine di borsa di vendita dei titoli ed il successivo ordine di destinazione delle somme (“Regolamento”) su conto corrente implichino (quantomeno) due distinte (anche sul piano temporale) obbligazioni in capo all’Istituto di credito: di vendita dei titoli alle condizioni indicate (anzitutto), di utilizzo/accredito delle somme rivenienti da tale vendita (in secondo luogo);
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1366,1374,1710 e 1856 c.c.”. Si contesta alla corte territoriale di aver disapplicato le norme che impongono, nella interpretazione e nell’esecuzione del negozio e dell’obbligazione contrattuale, l’osservanza del principio di buona fede, negando, così, che la revoca del mandato e comunque della procura generale in capo al mandatario/procuratore comporti, relativamente ad un dossier titoli, pure la revoca della facoltà di disporre del ricavato;
III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1723,1396 e 1856 c.c.”, laddove la corte bresciana aveva negato che la revoca del mandato e della procura generale avesse determinato la revoca della delega ad operare sul conto deposito titoli e provocato, tra le conseguenze, la revoca della facoltà di disporre dei denari rivenienti dal disinvestimento titoli;
IV) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1724,1396 e 1856 c.c.” per non aver la corte distrettuale considerato che la revoca del mandato e della procura generale notarile discendesse, in ogni caso, anche dalla dichiarazione espressa della M. di voler operare lei stessa, in prima persona, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, comportando tale dichiarazione la revoca tacita di qualsivoglia facoltà operativa residua in capo al mandatario/procuratore.
RITENUTO CHE:
In via pregiudiziale rispetto all’esame dei riportati motivi, occorre ordinarsi, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di L.F.V., atteso che il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale la parte convenuta voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannata a pagare all’attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (cfr. Cass. n. 12174 del 2020; Cass. n. 20552 del 2014; Cass. n. 11055 del 2009; Cass. n. 13684 del 2006);
la causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per consentire il predetto adempimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di L.F.V. ed assegnando il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’odierna ordinanza, per il corrispondente adempimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021
Codice Civile > Articolo 1188 - Destinatario del pagamento | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1362 - Intenzione dei contraenti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1363 - Interpretazione complessiva delle clausole | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1369 - Espressioni con piu' sensi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1370 - Interpretazione contro l'autore della clausola | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1396 - Modificazione ed estinzione della procura | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1723 - Revocabilita' del mandato | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1724 - Revoca tacita | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1856 - Esecuzione d'incarichi | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 1 - Giurisdizione dei giudici ordinari | Codice Procedura Civile