Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.23741 del 01/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16040-2020 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato BERGAMINI SIMONE GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto RG 3163/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 07/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Trieste del 7 aprile 2020, il quale ha rigettato il ricorso proposto da S.M., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per motivazione apparente/inesistente nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14;

– che il ricorrente lamenta che il giudice di merito, argomentando sulla non credibilità del ricorrente, non ha acquisito le informazioni sul paese d’origine D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8 in ordine alla capacità delle autorità pakistane di offrigli protezione in relazione alle minacce subite, e che ha comunque esaminato la situazione socio-politica del Pakistan sulla base di fonti non aggiornate, del 2017, a fronte di una decisione adottata nell’aprile 2020;

2. che il motivo presenta profili di inammissibilità e= manifesta infondatezza; t/)

– che, in primo luogo, il ricorrente ha dedotto l’inesistenza/apparenza della motivazione senza minimamente illustrare tale censura, con conseguente inammissibilità della medesima;

che, in particolare, a prescindere del rilievo che il giudice di merito ha ritenuto che (anche ammettendo in astratto la credibilità del racconto del richiedente, ritenuto comunque inverosimile) le autorità pakistane fossero in grado offrire protezione per essere state in grado di arrestare tre persone, in ogni caso, questa Corte ha più volte statuito che qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine – analogo discorso vale per il pericolo di “danno grave” salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. ancora, fra le altre, Cass. 31 maggio 2018, n. 13858 e n. 14006; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

che in ordine al dedotto non aggiornamento delle fonti utilizzate dal giudice di merito per valutare la situazione socio-politica del Pakistan, va osservato che questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni – analogamente deve ragionarsi ove si deduca la non attualità delle fonti – ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (vedi Cass. 21932/20);

– che, nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto tale onere di allegazione; 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per motivazione apparente/inesistente nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32 comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 29, comma 3, lett. b, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29;

– che il ricorrente si duole che il giudice di merito non gli ha riconosciuto quantomeno la protezione umanitaria in virtù di una presunta assenza di credibilità del suo racconto, negando l’allegazione di qualsiasi circostanza da cui poter desumere la condizione di vulnerabilità del ricorrente e non facendo nessun cenno al livello di integrazione del ricorrente;

4. che tale motivo presenta profili di inammissibilità e manifesta infondatezza, che, il ricorrente, in primo luogo, non ha parimenti illustrato la dedotta apparenza della motivazione;

che, inoltre, se è pur vero che, in tema di protezione umanitaria, la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte – come nel caso di specie – ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (vedi Cass. n. 29624/2020);

che, in particolare, il ricorrente neanche indica quali altre eventuali ragioni di vulnerabilità avrebbe allegato al giudice di merito;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 sul rilievo che il Tribunale di Trieste ha escluso in modo apodittico la sua credibilità, non facendo uso delle risultanze dell’istruttoria e non tenendo in considerazione che lo stesso non si era mai contraddetto;

6. che il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente non fa che sindacare la valutazione in fatto svolta dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità (Cass. n. 3340/2019), non confrontandosi neppure minimamente con il preciso rilievo del Tribunale di Trieste, secondo cui lo stesso aveva raccontato tutta altra storia, ovvero di essere espatriato per motivi legati ai debiti;

7. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del gli D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, art. 50 c.p.c. e art. 16dir. UE 32/2013, sul rilievo che il Tribunale ha delegato ad un giudice onorario la sua audizione;

8. che il motivo è manifestamente infondato;

– che, in particolare, questa Corte ha già affermato che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre il medesimo D.Lgs., art. 11 esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (Cass. n. 4887/2020);

6. che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472