LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 1741-2021 proposto da:
D.D.W., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa GIUSEPPE BERELLINI;
– ricorrente –
contro
VALLE UMBRA SERVIZI SPA, COMUNE di FOLIGNO;
– intimati –
sul ricorso 2101-2021 proposto da:
D.D.W., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BERELLINI;
– ricorrente –
contro
COMUNE di FOLIGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
V.U.S. – VALLE UMBRA SERVIZI SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 24476/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, per il ricorso n. rg. 1741/2021 depositata il 4/11/2020;
avverso l’ordinanza n. 24476/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, per il ricorso rg. 2101/2021 depositata il 04/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa FIECCONI FRANCESCA.
RILEVATO
che:
D.D.W. propone ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 24476/2020, depositata il 4 novembre 2020, con la quale questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da V.U.S. – Valle Umbra Servizi s.p.a., avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 368/2018, ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità omettendo di specificare che la liquidazione doveva intendersi “per ciascuna parte resistente”, ossia la sig.ra D.D.W. e il Comune di Foligno, costituitisi con separati controricorsi. La ricorrente D.D. ha chiesto la riunione dei due procedimenti con successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Con separato ricorso il Comune di Foligno propone la medesima istanza di correzione con atto notificato il 21 dicembre 2020.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso 2101/2021 deve essere riunito al ricorso 1741/2021, previamente iscritto, trattandosi di medesima richiesta giunta da altra parte del giudizio, separatamente resistente.
L’istanza deve essere accolta, in quanto trattasi di mera omissione materiale circa la specificazione delle parti resistenti in favore delle quali sono state liquidate le spese giudiziali.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte, previa riunione del ricorso n. r.g. 2101/2021 a quello n. r.g. 1741/ 2021, in accoglimento dell’istanza di correzione dell’errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 24476/2020, dispone che nel dispositivo, dopo le parole “La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 7.800,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge”, debba aggiungersi la locuzione “a favore di ciascuna parte resistente”, con correzione da annotarsi sull’originale del provvedimento.
Manda la cancelleria per l’adempimento anche ai sensi dell’art. 121 att. c.p.c..
Nulla spese.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021