LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 37417/2019 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 82, presso lo studio dell’avvocato Maria Teresa Manente, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
B.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fiume Bianco n. 47 presso lo studio dell’avvocato Sandro Mangano, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Lanfranchi, in forza di procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 26/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 26/6/2019, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da V.F., nei confronti di B.F., avverso il decreto del Tribunale di Roma del 29/12/2017, reso nel procedimento, ex art. 337 bis c.c., avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia E.S., nata il *****, con il quale, in via provvisoria, si era disposto l’affidamento condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre, fissandosi il diritto di frequentazione paterno, con il solo limite del pernottamento, da introdurre gradualmente tenuto conto della volontà della minore, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia nella misura di Euro 750,00 mensili, da rivalutarsi secondo Istat annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, e si erano fissata l’attività istruttoria da espletare (CTU e deposito documentazione fiscale e bancaria);
-in particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che il reclamo (con il quale si chiedeva aumento del contributo di mantenimento paterno, sulla base di pregressi accordi intervenuti tra le parti) era inammissibile, avendo il decreto impugnato natura provvisoria e non definitiva e non autonomia decisoria, essendo inserito nell’ambito del più ampio procedimento di merito destinato a concludersi con provvedimento definitivo unico reclamabile con il rimedio impugnatorio dell’art. 739 c.p.c., neppure potendosi applicare, in via analogica, il disposto dell’art. 708 c.p.c., comma 4 trattandosi di rimedio eccezionale previsto per i provvedimenti presidenziali adottati nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi;
– avverso la suddetta pronuncia, V.F. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29/11/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti di B.F. (che resiste con controricorso, notificato il 23/12/2019);
– la ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la errata declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto del 29/12/2018, in violazione e falsa applicazione della L. n. 54 del 2006, art. 2, comma 1, invocandosi l’applicabilità del rimedio dettato dall’art. 708 c.p.c., disposizione questa dettata in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento della prole in caso di “filiazione legittima”, da equipararsi alla filiazione naturale dopo la Riforma del 2013; b) con il secondo motivo, l’errata declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto del 29/12/2018, in violazione e falsa applicazione dell’art. 708 c.p.c., u.c, disposizione questa ritenuta erroneamente inapplicabile per analogia stante il principio di tassatività dei rimedi impugnatori; c) con il terzo motivo, sempre l’errata declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto del 29/12/2018, ma in violazione e falsa applicazione degli artt. 739 e 742 c.p.c.; d) con il quarto motivo, l’errata declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso il decreto del 29/12/2018, in violazione e falsa applicazione di principi di diritto già espressi dalla Corte Suprema di Cassazione;
– entrambe le parti hanno depositato memorie; è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore per la ricorrente.
RITENUTO
che:
– il rilievo nomofilattico della questione controversa oggetto del presente ricorso, vale a dire la reclamabilità, in Corte d’appello, del provvedimento adottato dal giudice di primo grado, in via provvisoria ed urgente, in relazione all’affidamento del figlio, nato da genitori non uniti in matrimonio, precisamente per quanto concerne gli aspetti economici del provvedimento (il contributo al mantenimento a carico del padre), ne rende opportuna la trattazione in pubblica udienza, non essendovi oltretutto precedenti specifici e recenti di questo giudice di legittimità, successivamente alla riforma della filiazione di cui alla L. n. 219 del 2012 e D.Lgs. n. 154 del 2013, che, pur avendo inteso eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento sostanziale e processuale nel sistema di protezione giuridica dei minori ed in ordine alla titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, affermando, in modo espresso, l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, non ha introdotto un unico rito, per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie;
– va evidenziato che questa Corte, in un recente arresto (Cass. 10777/2019), ha già affermato la piena reclamabilità dei provvedimenti cd. de potestate (e quindi limitatamente alle statuizioni ai sensi degli artt. 330,332,333,334 e 335 c.c. adottati), in via interinale e provvisoria, nel corso del giudizio di primo grado, nei confronti di figli nati da genitori non uniti in matrimonio;
– nel presente giudizio, la ricorrente invoca l’applicabilità, anche ai provvedimenti provvisori adottati sull’affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio, della disciplina di cui all’art. 708 c.p.c., comma 4, aggiunto dalla L. n. 54 del 2006, art. 2;
– in dottrina e nella giurisprudenza di merito si registrano diversi orientamenti circa l’applicabilità a tali provvedimenti interinali e provvisori del rimedio del reclamo, o su applicazione estensiva del disposto dell’art. 708 c.p.c. citato o su applicazione del rimedio dell’art. 669 terdecies c.p.c., e, anche negli orientamenti che si sono espressi in senso favorevole alla reclamabilità, si discute sull’estensione del rimedio a tutti i provvedimenti o a solo alcune tipologie;
– risulta quindi necessario richiedere previamente all’Ufficio del Massimario una relazione di approfondimento sul seguente tema: “Reclamabilità o meno dei provvedimenti adottati, in via provvisoria ed urgente, in primo grado, nell’interesse di figli nati da genitori non uniti in matrimonio”.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021