Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23866 del 03/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Anonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22801-2018 proposto da:

C.A., Z.A., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell’avvocato MARIA PATRIZIA DE TROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO CRAPANZANO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1310/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE I Sig.ri C.A., Z.A. e S.C., hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato la loro opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Banca d’Italia nei loro confronti per illeciti amministrativi asseritamente compiuti nella qualità, rivestita all’epoca dei fatti, di componenti del collegio sindacale della Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. (d’ora in avanti: HAAB).

Più precisamente, agli odierni ricorrenti è stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 84.000 per l’illecito di omessa segnalazione all’Organo di Vigilanza di posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite e per l’illecito di carenze nei controlli.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2403,2403 bis, 2697 c.c.; L. n. 689 del 1981, art 3; D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 51, 53, 117,118 (TUB); D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 150, 151 (TUF); art. 111 Cost; art. 6 CEDU, come applicate ed interpretate nel procedimento in cui è stata accertata la loro responsabilità. Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe violato la disciplina emergente dalle suddette disposizioni ritenendo i sindaci “responsabili per non aver indagato sull’esistenza di violazioni dolosamente perpetrate dall’organo di gestione (e solo successivamente accertate), senza, tuttavia, che una siffatta indagine potesse ritenersi suggerita da segnali di criticità nella gestione ovvero da una inadeguatezza e/o insufficienza informativa nell’ambito del sistema di controllo (interno ed esterno) della società” (pag. 14, primo cpv., del ricorso). Ad avviso dei ricorrenti, per contro, l’onere di attivazione del collegio sindacale sorgerebbe solo in seguito alla rilevazione di anomalie o irregolarità nella gestione aziendale; anomalie e irregolarità la cui scoperta, quindi, dovrebbe costituire non il risultato dell’esercizio dei poteri di controllo dei sindaci, bensì il presupposto dell’attivazione di tale potere (cfr. pag. 13 del ricorso); altrimenti finendosi con l’attribuire ai sindaci una sorta di responsabilità oggettiva “derivata” per le condotte del consiglio d’amministrazione (cfr. pag. 18 del ricorso).

Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta violazione c/o falsa applicazione degli artt. 144 TUB, L. n. 689 del 1981, art. 11,L. 241 del 1990, art. 3, par. 1.6 delle Disposizioni di Vigilanza, nella determinazione del quantum della sanzione irrogata. La doglianza attiene alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Banca d’Italia nei confronti dei ricorrenti. Questi ultimi sostengono che la corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla proporzionalità della sanzione amministrativa comminata dalla Banca d’Italia.

Il primo mezzo di gravame sollecita questa Corte ad approfondire il tema dell’ambito della responsabilità dei sindaci in relaziona a fatti gestionali dolosamente occultati dalla struttura amministrativa o dall’organo di gestione della società, onde verificare la tenuta, in tali situazioni, degli orientamenti già espressi in Cass. 14708/20 (“In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operazioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l’obbligo di relazionare all’assemblea circa le criticità emerse per difetto di “correttezza sostaniale” delle dette operazioni e per mancanza di indipendenza dell'”advisor”, risultante dalle emergenze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d’impedire silenti “svuotamenti societarì e in Cass. 18770/19 (“Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l’illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento contro fattuale ipotetico, l’attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l’illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all’assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della Deliberazione illegittima, l’impugnazione della deliberazione viziata ex. artt. 2377 c.c. e ss., la convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell’art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile”).

Si ritiene quindi necessaria la discussione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

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