Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23996 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 1688/2021 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Puccillo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano, emesso l’8/7/2020 e comunicato il 17/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1/7/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis O.I., cittadino nigeriano, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso dagli adepti di un culto, in quanto sul luogo di lavoro aveva ferito un membro dello stesso culto.

2. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di nessuna forma di protezione internazionale e di protezione umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza (UNHCR, Human Rights Watch ed EASO 2018), e non riscontrando profili di vulnerabilità in capo al ricorrente.

3. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione O.I., svolgendo cinque motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha dichiarato di costituirsi al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

4. Il ricorrente lamenta: “1. Nullità del Decreto per omessa pronuncia su una specifica domanda processuale, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4; nullità del Decreto per omessa pronuncia in merito ad una domanda processuale, con particolare riferimento al riconoscimento del diritto d’asilo ex art. 10 Cost., comma 3”; “2. Violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35 bis, comma 11, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: mancata audizione del ricorrente in ipotesi tassative previste dalla legge con conseguente violazione del principio del contraddittorio, violazione del principio del giusto processo e violazione del diritto di difesa”; “3. Violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: illegittimità del mancato riconoscimento della protezione internazionale per non aver ritenuto credibile il racconto senza ottemperare al dovere di cooperazione istruttoria alla stregua del D.Lgs. n. 252 del 2007, art. 3 comma 5”; “4. Nullità Decreto ex art. 132 c.p.c. e violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis nonché violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: nullità del Decreto per illegittimità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero umanitaria in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria nonché motivazione, omessa, apparente, generica ed insufficiente per mancata specifica indicazione delle fonti aggiornate relative al paese di provenienza del ricorrente”; “5. In via subordinata: Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5: illegittimità del macato riconoscimento della protezione umanitaria per difetto di motivazione e violazione di legge ed omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio”.

RITENUTO

che:

5. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

6. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) – l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente.

7. Questa Corte, con ordinanza n. 17970/2021, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così interpretato, per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost. e per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU.

8. Nel caso di specie la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione non risulta rispettare il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come interpretato dalle SSUU. La questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 17970/2021 assume perciò rilievo decisivo ai fini della definizione della lite.

9. La trattazione del ricorso deve essere di conseguenza rinviata in attesa che tale questione di legittimità costituzionale venga esaminata dalla Consulta.

PQM

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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