Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24043 del 06/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25270/2017 R.G. proposto da:

S.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianfranco Passaretti, con domicilio eletto in Roma, via Prassitele, n. 8;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1020/17, depositata il 28 aprile 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 28 aprile 2017, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame interposto da S.P. avverso la sentenza emessa il *****, con cui il Tribunale di Piacenza aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall’appellante con P.G., dichiarando inammissibili le domande di accertamento della nullità del matrimonio e di riconoscimento dell’assegno divorzile proposta dal S..

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provata la condizione di disagio economico fatta valere dall’appellante, rilevando che la relativa allegazione si poneva in contrasto con l’attività professionale da lui svolta in qualità di geometra da oltre quarant’anni, e ritenendo plausibile che dalla stessa egli traesse mezzi economici sufficienti a garantire la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche nella prospettiva della prossima fruizione del trattamento pensionistico. Ha aggiunto che il S. disponeva di autovetture fuoristrada e di grossa cilindrata, mentre era rimasto indimostrato che la P. fosse titolare di un ingente patrimonio immobiliare, in considerazione dell’esiguo reddito da fabbricati risultante dalle sue dichiarazioni fiscali.

Ha confermato comunque l’inammissibilità della domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, osservando che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata sia nella parte in cui aveva rilevato che la stessa era stata proposta soltanto alla prima udienza di trattazione dinanzi al Giudice istruttore, anziché nella comparsa di costituzione depositata entro il termine assegnato dall’ordinanza emessa a chiusura dell’udienza presidenziale, sia nella parte in cui aveva aggiunto che il disagio economico allegato dall’appellante era stato dedotto soltanto all’atto della precisazione delle conclusioni.

3. Avverso la predetta sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia il travisamento delle risultanze processuali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, in mancanza di qualsiasi prova, che egli disponesse di mezzi economici sufficienti a garantirgli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Premesso di non essere mai stato proprietario di autovetture, sostiene di non aver maturato il diritto al trattamento pensionistico, sia per ragioni anagrafiche che per difetto di regolarità contributiva, aggiungendo di non disporre di depositi bancari e di versare in uno stato di assoluta indigenza.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente ribadisce il travisamento delle risultanze processuali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che, nel ritenere non provata la situazione patrimoniale della P., la sentenza impugnata non ha considerato che la stessa è proprietaria di fabbricati e terreni edificabili, per la cui valutazione non poteva farsi riferimento alle rendite catastali, inidonee a comprovarne il valore di mercato, in quanto non aggiornate.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente insiste sul travisamento delle risultanze processuali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che, nel ritenere non provata la sua condizione di disagio economico, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della domanda di riconoscimento dell’assegno da lui avanzata nell’atto di appello e delle prove dedotte in primo grado, da cui risultava che egli non disponeva più di un alloggio stabile, avendo dovuto rilasciare l’immobile in cui abitava a seguito di sfratto per morosità, era proprietario di un immobile che non produceva alcun reddito, versava in precarie condizioni di salute e non godeva di alcuna forma di assicurazione.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente il diritto all’assegno, nonostante la sproporzione tra le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti e la carenza di autosufficienza economica di esso ricorrente.

5. I predetti motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili, in quanto, presupponendo che il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di riconoscimento dell’assegno divorzile sia stato determinato dalla ritenuta insussistenza di uno squilibrio tra le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, non attinge la ratio della statuizione impugnata, costituita dalla constatazione della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 2, in quanto proposta soltanto alla prima udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore, anziché nella comparsa di costituzione depositata entro il termine assegnato dall’ordinanza emessa a chiusura dell’udienza presidenziale, che nel giudizio di divorzio svolge una funzione equipollente a quella del termine di cui all’art. 166 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. II, 26/07/2019, n. 20383; Cass., Sez. I, 17/12/ 2010, n. 25558; 7/02/2006, n. 2625). In quanto avente carattere pregiudiziale, il predetto rilievo riveste una portata assorbente rispetto alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, le quali, pur risultando collocate in premessa rispetto a quelle concernenti la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, si configurano come un obiter dictum, concretamente ininfluente ai fini della decisione, la cui giustificazione è costituita essenzialmente dalla constatazione del giudicato formatosi in ordine all’inammissibilità della domanda riconvenzionale. Trova pertanto applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi svolte ad abundantiam, e quindi prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, che costituisce la vera ed unta ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. I, 16/ 06/2020, n. 11675; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393).

6. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui egli aveva censurato la sentenza di primo grado, per aver omesso di disporre la compensazione delle spese processuali.

6.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nella mera denuncia dell’omesso esame del motivo di appello concernente il regolamento delle spese processuali di primo grado, non accompagnata da una puntuale trascrizione dei passi salienti delle censure proposte o da un’enunciazione sia pure sintetica delle ragioni addotte a sostegno dell’impugnazione, ma solo da una generica contestazione della mancata compensazione delle spese.

La parte che in sede di legittimità intenda far valere l’omessa pronuncia da parte del giudice di appello su uno o più motivi di gravame è invece tenuta, in osservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, a riportarne compiutamente il contenuto nel ricorso, in modo tale da consentire a questa Corte di verifiCare la natura e la ritualità delle censure proposte, ancor prima della fondatezza delle stesse, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la natura processuale del vizio lamentato, per il cui accertamento questa Corte può procedere all’esame diretto degli atti di causa, dal momento che la previsione di tale facoltà non dispensa il ricorrente dall’onere d’indicare nel ricorso tutti gli elementi necessari per l’individuazione della questione sollevata (cfr.. Cass., Sez. II; 20/08/2015, n. 17049; Cass.; Sez. lav., 17/08/2012, n. 14561; Cass., Sez. I, 13/12/2006, n. 26693).

7. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimata.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2021

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