Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24067 del 07/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24198-2019 proposto da:

B.G., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE OSTIENSE 299, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO BERTOLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE BRINI;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** (n. ***** Fall.);

– intimato –

avverso il decreto n. 6465/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte.

RILEVATO

che:

con decreto del 2.7.2019 il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta dagli avvocati B.G. e C.S. al decreto del 28.11.2018 del Giudice delegato del fallimento della ***** s.r.l., con tale decreto era stato ammesso in privilegio ex art. 2751-bis c.c., il credito vantato dai due legali per la somma di Euro 78.000,00, oltre i.v.a. e c.p.a. al momento del pagamento, per il deposito della domanda di concordato, escludendo però la prededuzione richiesta perché il concordato era stato dichiarato inammissibile e faceva difetto la dimostrata utilità per la massa del ricorso alla procedura di concordato preventivo;

il Tribunale ha rigettato l’opposizione perché i ricorrenti non solo non avevano prodotto i documenti già sottoposti in sede di accertamento, ma neppure li avevano elencati o non ne avevano domandato l’acquisizione con l’atto di opposizione;

avverso il predetto decreto, comunicato il 2.7.2019, con atto notificato il 26.7.2019 hanno proposto ricorso per cassazione gli avvocati B.G. e C.S., svolgendo due motivi;

il Fallimento intimato non si è costituito in giudizio;

e’ stata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata;

i ricorrenti hanno illustrato con memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, le loro difese.

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l’erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze del giudizio di merito r.g.c. n. 59820 del 2018, perché risultava prodotta in atti e sottoposta al Collegio la documentazione comprovante l’utilità per la massa dei creditori dell’attività svolta dai legali con la domanda di concordato;

il motivo è inammissibile per la mancata formulazione di un mezzo tipico di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c.;

non giova ai ricorrenti la postuma riqualificazione del motivo in termini di denuncia di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, effettuata con la memoria illustrativa;

da un lato, infatti, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., o all’art. 380-bis c.p.c., comma 2, destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso (Sez. 2, n. 24007 del 12.10.2017, Rv. 645587 – 01; Sez. 1, n. 26332 del 20.12.2016, Rv. 642766 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3780 del 25.02.2015, Rv. 634440 – 01; Sez. 2, n. 30760 del 28.11.2018, Rv. 651598 – 01);

dall’altro, l’argomentazione non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha fatto leva sulla mancata indicazione specifica da parte dei reclamanti dei documenti già prodotti e acquisiti al fascicolo informatico della procedura fallimentare, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6 – 1, n. 25663 del 13.11.2020, Rv. 659596 – 01; Sez.1, 16.1.2018 n. 824; Sez. 1, n. 5570 del 08.03.2018, Rv. 647749 – 01; Sez. 1, n. 12548 del 18.05.2017, Rv. 644079 – 01; Sez. 1, n. 12549 del 18.05.2017, Rv. 644080 – 01; Sez. 1, n. 12548 del 18.05.2017, Rv. 644079 – 01; Sez.1, n. 25513 del 26.10.2017);

la pronuncia impugnata non ha valutato il fatto in questione per un vizio di attività processuale della parte ricorrente, preclusivo dell’esame del merito; secondo la richiamata giurisprudenza, che ha rivisto il precedente orientamento più restrittivo, la L. Fall, art. 99, comma 2, n. 4), a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, al fine di farli valere quali mezzi di prova nel corso successivo del giudizio, quei documenti siano elencati nell’atto introduttivo, ovvero che con tale atto ne sia domandata l’acquisizione;

adempimenti questi che secondo il Tribunale non erano stati eseguiti dagli avv. B. e C., con affermazione che il motivo “atipico” comunque non affronta e non confuta;

con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 L. Fall., con riferimento alla mancata prova dell’utilità per la massa della proposizione della domanda di concordato preventivo;

la censura è evidentemente del tutto estranea rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondato sull’omissione di un’attività (indicazione specifica o richiesta di acquisizione dei documenti) nell’atto di opposizione; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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