Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2407 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 27703-2013 R.G. proposto da:

S.L. rappresentato e difeso dagili avv.ti Scrippelliti Nino ed Bellandi Elena elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma via G. Avezzana n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1/13/13 depositata il 30/01/2013;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24.02.2020 dal Consigliere Dott. Pandolfi Catello.

RILEVATO

Che:

Il contribuente S.L. esercente attività di tassista in Firenze ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1/13/13 depositata il 30 gennaio 2013.

La vicenda trae origine dalla notifica in data 25.07.2008 dell’avviso di accertamento, svoltosi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett.d), in esito al quale l’Ufficio rideterminava i ricavi relativi al 2003, da Euro 29.790,00 ad Euro 99.894,00, con conseguente recupero di maggior imposta oltre interessi e sanzioni.

Il contribuente opponeva l’atto impositivo innanzi alla CTP di Firenze che accoglieva parzialmente la sua domanda. L’Ufficio appellava tale decisione con esito favorevole. S.L. impugnava, pertanto, la sentenza con il ricorso in esame, basato su tre motivi.

L’Ufficio resisteva con controricorso, al quale il ricorrente replicava con memoria.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, il ricorrente censura “omessa pronuncia su motivi di gravame-nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”. In particolare, si doleva che il giudice regionale avesse omesso di pronunciarsi in merito alla dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, comma 3 e cioè sulla dedotta inesistenza delle gravi incongruenze legittimanti il ricorso all’accertamento analitico induttivo.

Giova precisare che l’accertamento per cui è causa non è basato esclusivamente sugli studi di settore, trattandosi di un accertamento analitico-induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, (lett. d). Ciò posto, la censura non appare fondata dal momento che questa Corte ha affermato il principio, che qui si ribadisce, secondo cui “In tema di accertamento induttivo dei redditi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta”, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente” (Sez. 5 -, 17/12/2019, n. 33340).

Ora, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che il Giudice regionale abbia considerato legittimo il metodo di accertamento adottato dall’Amministrazione finanziaria in considerazione delle circostanze fattuali, significativamente richiamate in sentenza nella esposizione dei fatti, quali il marcato “scarto” tra i ricavi dichiarati, per il 2003, di Euro 29.790,00 e quello accertato dall’Ufficio di Euro 99.894,13, con un reddito di spettanza dichiarato di Euro 7.870,00 e un guadagno netto di circa Euro 650,00. Ed è su tale premessa, parte integrante della motivazione, che la Commissione ha ritenuto di poter procedere nell’esame nel merito, appunto, sull’implicito presupposto della legittimità del metodo Non si rileva pertanto il vizio di “infrapetizione” ravvisato dal ricorrente in violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo, il contribuente lamenta “motivazione insufficiente o illogica su tre punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 (la percorrenza annua; la lunghezza di una corsa media; il costo medio). I tre fattori, in merito ai quali il ricorrente lamenta insufficiente motivazione, costituiscono i parametri in base ai quali l’Ufficio ha ricavato la redditività dell’attività di “tassista” nell’anno 2003. Ed in particolare egli si duole che la CTR non avesse esplicitato in base a quali circostanze e considerazioni li avesse ritenuti “oggettivi” nella loro valenza probatoria, laddove egli deduceva che tali non fossero. Ritenendoli, invece, frutto di una valutazione controvertibile e da lui contestata con le argomentazioni che il giudicante aveva, a suo avviso, omesso di valutare.

Al riguardo va rilevato che in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (30 gennaio 2013), la censura sotto il profilo motivazionale non può riguardare la insufficienza della motivazione, ostandovi la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai sensi del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012,n. 134, per cui non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione e consente solo la censura di omesso esame di fatti intesi in senso storico/naturalistico. Pertanto, l’obbligo di motivazione può ritenersi violato solo se essa “sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” (Sez. 6 – 3, 25/09/2018, n. 22598) Alla stregua della suindicata rimodulazione, il secondo motivo va, dunque, ritenuto inammissibile.

Con il terzo motivo, pure riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorrente censura la motivazione “per la illogica ed insufficiente ricostruzione della fattispecie concreta in base alle risultanze processuali”.

In particolare, il Giudicante avrebbe individuato i fattori in base ai quali pervenire alla determinazione dei ricavi, determinando in via presuntiva la misura di alcuni indici in base ad altri indici, a loro volta, frutto di presunzione. Calcolando in tal modo la lunghezza della c.d. “corsa media” (fissata in km.3,2 ciascuna), presumendola dalle dimensioni della città di Firenze e dalla lunghezza dei tragitti più frequentemente percorsi dal flusso turistico. Il parametro della corsa media così presunto è poi ulteriormente utilizzato sia per calcolare il numero delle corse nell’anno (a tal fine dividendo il chilometraggio annuo dichiarato per la lunghezza della corsa media), sia per calcolare il costo della singola corsa.

In altri termini, il ricorrente censura la struttura motivazionale in quanto imperniata sulla sovrapposizione di una doppia presunzione, sostenendo che, in tal modo, essa non poteva dirsi sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti.

Ora, lo stesso ricorrente ha precisato che non intendeva censurare la sentenza sotto il profilo della violazione o della falsa applicazione di legge, profili afferenti direttamente o indirettamente all’interpretazione della norma (nel caso in esame al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)), ma che intendeva contestare la insufficiente ricostruzione della fattispecie concreta in base alla inadeguata valutazione delle risultanze di causa, con un percorso logico “esterno” alla esatta interpretazione della norma. Ne discende che in questi termini, la censura inerisce alla tipica ed esclusiva valutazione delle risultanze di causa da parte del giudice di mehto, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez.1, 14/01/2019, n. 640).

Per altro verso, è infondato lo stesso presupposto su cui è basato il motivo di ricorso, che vizierebbe la logicità della motivazione, cioè l’asserita inammissibilità della c.d. praesumptio de paesumptio.

Infatti, questa Corte ha più volte affermato che “Non è configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni dii secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., nè ad altre norme; pertanto, è ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un’ulteriore presunzione, ferma restando la necessità di valutare in concreto l’attendibilità del risultato, in termini di gravità, precisione e concordanza idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto. (Sez. 5 -, 29/10/2020, n. 23860).

Il terzo motivo è, dunque, per un verso, inammissibile e, per altro, infondato.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna alle spese e al versamento del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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