LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29869-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUIGI DE ROSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1777/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata l’01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.
RILEVATO
che:
la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale, respinto quello incidentale, condannava l’INPS al pagamento, in favore di C.P., della pensione ai superstiti a far data dal 27 dicembre 2011;
per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di appello, premesso che la pensione ai superstiti, in via astratta, decorreva dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato e ritenuto, altresì, che l’odierna controricorrente fosse persona inabile al 100% al momento del decesso del padre, come riconosciuto dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio, dichiarava il diritto alla pensione dal 27 dicembre 2011 e non dalla data del decesso del genitore (27 ottobre 80) avendo la parte delimitato la domanda giudiziaria al periodo successivo al 27 dicembre 2011;
avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione l’INPS, sulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria, cui ha opposto difese, con controricorso, C.P.;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente; infatti, ancorché la notifica si sia perfezionata dopo la scadenza del termine per impugnare (ratione temporis, sei mesi), il ricorso è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario, per la notifica a mezzo posta, l’ultimo giorno utile, ossia l’1.10.2019, posto che la sentenza impugnata risulta pubblicata l’1.4.2019 (v. tra le tante, Cass. n. 6132 del 2014, in motivazione, con i richiami ivi effettuati);
con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta la violazione del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, come sostituito dalla L. n. 903 del 1965, art. 22 e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di appello di Napoli riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità, in favore di C.P., nonostante la deduzione di sussistenza della condizione di inabilità da epoca successiva al decesso del genitore;
con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 -. l’Istituto deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare in ordine al motivo di appello incidentale con cui era dedotta la mancanza di prova del requisito di dell’inabilità alla data del decesso;
i due motivi possono congiuntamente esaminarsi, presentando profili di stretta connessione;
la sentenza impugnata, come in sintesi riportato nello storico di lite, ha chiarito in premessa, che, pur dovendosi dichiarare l’appellante (id est: C.P.) “inabile al 100% al momento del decesso del padre (…), come riconosciuto dal CTU di prime cure nei chiarimenti scritti del 17.11.2016”, la domanda giudiziale era da limitare al periodo successivo al 27.12.2011, in ragione della delimitazione della stessa a detto periodo;
il ricorso dell’INPS non si confronta in modo specifico con il compiuto accertamento della Corte di merito (di sussistenza cioè dell’inabilità al momento del decesso del de cuius), posto a fondamento del decisum, ed e’, pertanto, inammissibile;
per costante orientamento di questa Corte, “il motivo d’impugnazione dev’essere rappresentato dall’enunciazione delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il relativo diritto, la decisione si assume erronea, con la conseguenza che, poiché per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare gli argomenti che la sorreggono e da esse non possono prescindere; così che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e, nel giudizio di cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4” (in termini, tra le tante, Cass. n. 4787 del 2020; Cass. n. 5001 del 2018; Cass. n. 24206 del 2017; in motiv., Cass. n. 14361 del 2021);
come sviluppati, invece, i rilievi dell’Istituto sono privi di riferibilità alla decisione impugnata, con ogni conseguenza in termini di inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to Gianluigi De Rosa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021