LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 28379-2020 proposto da:
T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIURGOLA ALESSANDRA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO;
– intimati –
avverso l’ordinanza 23026/2020 della. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
Che:
l’avv. Giurgola Alessandra, quale difensore di T.S. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 23036 del 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 588 del 2018, ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale;
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nella memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;
per principio pacificamente accolto da questa Corte, l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., rappresentando, quest’ultima, l’ultimo atto processuale di interlocuzione tra le parti (Cass. n. 4294 del 2021; Cass. n. 12111 del 2014);
l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 23036 del 2020, proposta dall’Avv. Giurgola Alessandra va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “… liquidate in complessivi Euro 4.200,00…”, venga aggiunta la locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 23036 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “…liquidate in complessivi Euro 4.200,00…”, della locuzione “da distrarsi in favore dell’avvocato della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario”.
Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021
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