LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1189-2016 proposto da:
BRIREX SRL, elettivamente domiciliato in Roma, V.Le Liegi 42, presso lo studio dell’avvocato Roberto Giovanni Aloisio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cinzia Genovesi;
– ricorrente –
contro
B.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Dinelli, e dall’avvocato Matteo Dinelli, con studio in Livorno, corso Amedeo 37;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1076/2015 della Corte D’APPELLO di Firenze, depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società B.R.I.REX s.r.l. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno dichiara l’intervenuto acquisto per usucapione da parte di B.C. della porzione di terreno sita nel comune di ***** posta a confine con la proprietà di Ba.An. in B.;
– il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dal B. così come quella riconvenzionale di accertamento della proprietà proposta dalla convenuta B.R.I.REX s.r.l.;
– argomentava il giudice di prime cure che attesa l’interruzione del possesso determinatasi con Da diffida inviata dalla convenuta nel settembre 2004, non era provato il decorso del ventennio necessario ai fini dell’usucapione perché dalle risultanze processuali non si evinceva chiaramente se il periodo utile ai fini dell’usucapione era iniziato nel giugno 1984, nel luglio 1984 o nel gennaio 1985;
– nei confronti di detta statuizione l’attore B. proponeva gravame contestando la riconosciuta valenza interdittiva della diffida inviata dalla convenuta nel settembre 2004;
-si costituiva l’appellata società B.R.I.REX s.r.l., a sua volta assumendo l’indeterminatezza dell’estensione del terreno occupato;
– la corte d’appello ha accolto il gravame richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa gli atti aventi efficacia interruttiva del termine ventennale per l’usucapione, da identificarsi, stante il carattere tassativo del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., in quelli che comportano la materiale apprensione o che conseguano ad un atto giudiziale di rilascio, dovendosi ritenere irrilevanti le diffide scritte o verbali di rilascio;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla B.R.I.REX s.r.l. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste B.C. che nelle more della presente adunanza ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1158,1167,2697,27272729 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la prova del possesso ad usucapionem sulla base di prove “opinabili”, perché fondate sulle testimonianze di parenti mentre anche dalle aerofotogrammetrie effettuate nel 1993 non si evidenziava traccia dell’asserito possesso del B., dal momento che non erano riscontrabili i manufatti che egli assumeva di avere realizzato senza che alcuna contestazione gli fosse mai stata mossa (cioè pollaio, canile, orto ecc.);
– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e costituito dalla circostanza di fatto che fino al 1993 sul terreno di causa non risultava la presenza dei manufatti e delle coltivazioni che il B. dichiarava di avere realizzato quando aveva preso possesso dell’immobile;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., per avere la corte territoriale respinto il rilievo dell’indeterminatezza dell’estensione del terreno asseritamente usucapito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali della coniuge del B.;
– la censura è inammissibile perché la corte ha superato l’eccezione in forza del richiamo, non solo alle deposizioni testimoniali, ma soprattutto al tenore dell’atto di citazione ed all’allegata cartina (cfr. doc.n. 3) ove è individuata l’esatta estensione della porzione oggetto di usucapione come colorata in giallo;
– tale statuizione non è attinta dalla censura in esame;
– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., per non avere la corte territoriale ritenuto che la società B.R.I.REX s.r.l. aveva provveduto a contestare l’illegittimità della condotta del B., così interrompendo il corso della prescrizione prima della comparsa di costituzione e risposta e cioè nel 2003 allorché i testi A. e M. hanno riferito di avere contestato al B. l’indebita occupazione ed alla quale lo stesso replicò offrendosi di acquistare il terreno;
– allo stesso modo nel luglio 2004 il vigile urbano Av. ha riferito di un sopralluogo eseguito in seguito ad esposto della B.R.I.REX s.r.l. nel corso del quale il B. pure presente non rilasciò alcuna dichiarazione;
– il primo, secondo e quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perché non attingono la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento della pronuncia impugnata e cioè l’inidoneità della lettera di diffida del settembre 2004 a determinare l’interruzione del termine ventennale per l’usucapione;
– tale lettera è stata considerata termine di riferimento essenziale ai fini della eccepita interruzione del possesso dal tribunale di prime cure perché in questi termini era stata prospettata, mentre nell’odierno ricorso e nella memoria illustrativa la società indica altri fatti asseritamente rilevanti dei quali, tuttavia, la sentenza impugnata non parla, né la ricorrente indica dove li ha dedotti in appello, con la conseguenza che l’interruzione asseritamente risalente al settembre 2004 risulta circostanza non contestata nel giudizio di impugnazione ed inammissibili le nuove circostanze allegate;
– in definitiva l’esito sfavorevole di tutti i motivi, comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controparte e liquidate in Euro 5.300 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 21 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021
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