LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20762 – 2016 R.G. proposto da:
S.R., – c.f. SCTRFL71R64L736A – S.O., –
c.f. ***** – rappresentate e difese in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Alessandro Gracis, ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Monte Zebio, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Giorgio de Arcangelis;
– ricorrenti – controricorrenti –
contro
S.D., – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù
di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso principale ed al controricorso (con ricorso incidentale) dall’avvocato Maurizio Salvalaio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tommaso Salvini, n. 55, presso lo studio dell’avvocato Carlo D’Errico;
– ricorrente – controricorrente/ricorrente incidentale –
e S.A., – c.f. *****;
– intimato –
e P.E., – c.f. ***** -;
S.G., – c.f. ***** -;
SC.RO., – c.f. ***** -;
SC.OL., – c.f. ***** -;
S.M., – c.f. ***** -;
SC.DE. – c.f. ***** -;
– intimati –
e PI.EL., – c.f. ***** -;
SC.MA., – c.f. ***** -;
S.L., – c.f. ***** -;
– intimati –
avverso la sentenza n. 287/2016 della Corte d’Appello di Venezia;
udita la relazione nella camera di consiglio del 12 febbraio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con atto in data 6.3.2010 S.R. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Venezia S.D., Sc.Ma., S.L. ed Pi.El., S.O., S.A. nonché P.E., S.G., Sc.Ro., Sc.Ol., S.M. e Sc.De. (questi ultimi quali eredi di Sc.Ga.).
Esponeva che il ***** era deceduto suo padre, Sc.Gu..
Esponeva che il genitore, deceduto ab intestato, aveva dalla sua successione integralmente escluse ella attrice e sua sorella O. ed aveva destinato l’intero suo patrimonio al fratello D., unico figlio maschio, merce’ una complessa operazione contrattuale attuata con la partecipazione di S.A. e Sc.Ga., fratelli del padre.
Esponeva in particolare che in data 26.11.2002, mediante due atti, entrambi a rogito notar V., i fratelli Gu., A. e Sc.Ga., dapprima, avevano, con l’atto denominato di “mutuo dissenso” (rep. 58723), consensualmente risolto un precedente atto del 19.7.1995, con il quale, tra l’altro, il padre aveva all’epoca rilevato le quote fondiarie di sua spettanza dai fratelli A. e Ga.; indi, avevano, con nove atti di compravendita (rep. 58724), destinato le quote fondiarie di reciproca pertinenza ai rispettivi figli maschi, segnatamente, con le compravendite n. 8 e n. 9, il padre aveva destinato le sue quote fondiarie al figlio D..
Chiedeva – tra l’altro – dichiarare la sua qualità di erede legittima e legittimaria del padre; dichiarare le compravendite di cui al rogito V., rep. 58724, funzionalmente collegate a realizzare il progetto di sistemazione del patrimonio familiare dei fratelli Gu., A. e Sc.Ga.; dichiarare il “mutuo dissenso”, rep. 58723, quale atto contemplante un negozio fiduciario, con interposizione reale di persona, mediante il quale A. e Sc.Ga. si era impegnati a trasferire i beni ad essi retrocessi dal fratello Gu. al nipote, S.D.; dichiarare le compravendite n. 8 e n. 9 relativamente simulate, siccome dissimulanti donazioni, donazioni nulle per difetto di forma; dichiarare R. ed S.O. integralmente pretermesse dall’eredità paterna; dichiarare l’asse ereditario di Guido S. comprensivo pur delle quote immobiliari oggetto degli atti di compravendita n. 8 e n. 9; dichiarare aperta la successione legittima di Sc.Gu. e far luogo alla divisione del patrimonio del de cuius; condannare S.D. alle conseguenti restituzioni; in subordine, ridurre le donazioni dissimulate nei limiti della quota di legittima ad ella spettante.
2. Si costituiva S.D..
Eccepiva il difetto di legittimazione del minore S.L..
Nel merito instava per il rigetto delle avverse domande.
3. Si costituiva S.A..
Si costituivano, quali eredi di Sc.Ga., P.E. nonché G., Ro., Ol., M. e Sc.De..
Instavano, pregiudizialmente, per la loro estromissione dal giudizio; nel merito, per il rigetto di qualsivoglia domanda nei loro confronti esperita.
4. Si costituiva S.O..
Aderiva alle domande tutte dell’attrice.
5. Non si costituivano S.M., S.L. ed Pi.El..
6. Con sentenza non definitiva n. 29/2014 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda spiegata nei confronti di S.L. e dichiarava la natura simulata unicamente dell’atto di compravendita n. 8 di cui al rogito – rep. ***** – V. del 26.11.2002, siccome dissimulante una donazione; dichiarava la nullità della donazione dissimulata (nei limiti della quota di 1/3 di spettanza di Sc.Gu. alla stregua del rilievo, operato in motivazione, del rientro del bene oggetto della donazione nulla nel patrimonio del de cuius per la quota, appunto, di 1/3 di sua proprietà: cfr. sentenza di primo grado, pag. 17); dichiarava i beni oggetto della compravendita n. 8 ricompresi nell’asse ereditario di Sc.Gu..
7. Proponeva appello S.D..
Resistevano R. ed S.O.; esperivano appello incidentale. Resistevano S.A., P.E., G., Ro., Ol., M. e Sc.De.; del pari proponevano appello incidentale.
Non si costituivano Sc.Ma., S.L. ed Pi.El..
8. Con sentenza n. 287/2016 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della gravata sentenza, in ogni altra parte confermata, disattesa ogni altra istanza, dichiarava la natura simulata anche dell’atto di compravendita n. 9 di cui al rogito – rep. ***** – V. del 26.11.2002, siccome dissimulante una donazione; riduceva tale donazione nei limiti necessari ai fini della reintegrazione della quota di legittima riservata a R. e ad S.O.; condannava in solido S.D., S.A. nonché P.E., G., Ro., Ol., M. e S.D. a rimborsare al difensore anticipatario di R. ed S.O. le spese del doppio grado.
Evidenziava – tra l’altro – la corte che tutti gli elementi che avevano determinato il tribunale a dichiarare la simulazione dell’atto di compravendita n. 8 inducevano similmente a dichiarare la simulazione dell’atto di compravendita n. 9 di cui allo rogito V. del 26.11.2002.
Evidenziava segnatamente che non era stata acquisita prova incontrovertibile circa il pagamento del giusto prezzo da parte di S.D.; che propriamente non era stato acquisito alcun riscontro che la cambiale agraria, dell’importo di Euro 50.000,00, del cui pagamento S.D. aveva addotto di essersi fatto carico ai fini della corresponsione del prezzo della vendita, fosse stata realmente pagata a tale titolo, viepiù che l’importo della cambiale non corrispondeva all’ammontare del prezzo dichiarato nell’atto.
9. Avverso tale sentenza S.R. ed S.O. hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
Avverso la stessa sentenza ha proposto separato ricorso S.D.; ne ha chiesto in base a tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
10. S.D. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi, esattamente corrispondenti ai motivi del suo ricorso principale; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con vittoria di spese.
11. R. ed S.O. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso principale con il favore delle spese.
R. ed S.O. hanno depositato altresì controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale; hanno chiesto condannarsi S.D. ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
12. S.A., P.E., G., Ro., Ol., M. e S.D. non hanno svolto difese. Parimenti non hanno svolto difese Sc.Ma., S.L. ed Pi.El..
13. R. ed S.O. hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria S.D..
14. Con il primo motivo le ricorrenti R. ed S.O. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia.
Premettono che la sentenza di primo grado aveva limitato la declaratoria di nullità, per difetto di forma ovvero per mancanza di testimoni, della donazione dissimulata dalla compravendita n. 8 alla quota di 1/3 dell’appezzamento di terreno spettante a Sc.Gu..
Indi deducono che avevano con l’appello incidentale censurato, in parte qua, la sentenza di primo grado ed avevano invocato la declaratoria di nullità, per difetto di forma ovvero per mancanza di testimoni, della stessa donazione dissimulata dalla compravendita n. 8 pur con riferimento alla quota dei 2/3, spettante ad A. e Sc.Ga., del medesimo lotto di terreno.
Deducono che al riguardo la corte d’appello non si è pronunciata.
15. Con il secondo motivo le ricorrenti R. ed S.O. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., coma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 48 nella formulazione applicabile ratione temporis.
Deducono che ha errato la corte di merito allorché ha, se del caso, implicitamente escluso la nullità ex art. 782 c.c., per difetto di forma ovvero per avvenuta rinunzia ai testimoni, della donazione dissimulata dalla compravendita n. 8, nei limiti della quota dei 2/3 di spettanza di A. e di Sc.Ga., e la nullità ex art. 782 c.c., per difetto di forma ovvero parimenti per avvenuta rinunzia ai testimoni, della donazione dissimulata dalla compravendita n. 9.
16. Con il terzo motivo le ricorrenti R. ed S.O. denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Deducono – subordinatamente al mancato accoglimento dei primi due motivi – che l’impugnata sentenza non ha dato alcun riscontro alla domanda volta a conseguire la dichiarazione di nullità ex art. 782 c.c., per difetto di forma ovvero per avvenuta rinunzia ai testimoni, della donazione dissimulata dalla compravendita n. 8, nei limiti della quota dei 2/3 di spettanza di A. e di Sc.Ga., e la nullità ex art. 782 c.c., per difetto di forma ovvero parimenti per avvenuta rinunzia ai testimoni, della donazione dissimulata dalla compravendita n. 9.
17. Con il primo motivo e del ricorso principale e del ricorso incidentale S.D. denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la illegittimità della sentenza impugnata per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; denuncia la violazione dell’art. 24 Cost., comma 1 e dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Deduce che la corte distrettuale, allorché ha confermato la natura simulata dell’atto di compravendita n. 8 (cfr. a tal specifico riguardo ricorso principale di S.D., pag. 7) e ha dichiarato la natura simulata dell’atto di compravendita n. 9, siccome dissimulanti donazioni, ha contraddittoriamente valutato i fatti di causa ed ha insufficientemente considerato gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.
Deduce che gli elementi assunti quali indizi dalla corte territoriale sono privi dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, viepiù che l’originaria attrice ha rinunciato all’interrogatorio formale di S.A. ammesso dal primo giudice.
Deduce che non è stata acquisita alcuna prova circa l’esistenza del preteso patto fiduciario, circa la sussistenza del preteso collegamento tra l’atto di “mutuo dissenso” e le compravendite n. 8 e n. 9.
Deduce che la corte di seconde cure non ha tenuto conto che diverso è l’oggetto, diversi sono i soggetti dell’atto di “mutuo dissenso” e degli atti di compravendita n. 8 e n. 9; che alla compravendita n. 9 è estranea la persona del de cuius, con inevitabile necessità, a fini probatori, dell’atto scritto ad substantiam.
Deduce che la corte veneta non ha motivato sufficientemente in ordine al pagamento da parte sua della cambiale agraria di importo pari ad Euro 50.000,00 ed ha erroneamente applicato alla compravendita n. 9 i medesimi criteri di valutazione applicati alla compravendita n. 8.
18. Con il secondo motivo e del ricorso principale e del ricorso incidentale S.D. denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norma di legge.
Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, il legittimario pretermesso non è abilitato a dar prova della simulazione a mezzo testimoni o presunzioni, allorquando il de cuius non è parte dell’atto impugnato.
Deduce quindi che la corte di merito non avrebbe potuto, con riferimento all’atto di compravendita n. 9, riscontrare la simulazione in via presuntiva.
19. Con il terzo motivo e del ricorso principale e del ricorso incidentale S.D. denuncia – in subordine – la condanna alle spese di lite.
Deduce – in subordine – che ragioni di equità ben avrebbero giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
20. S.D. ha eccepito (cfr. contoricorso di S.D., pag. 16) che il ricorso di R. ed S.O. non risulta notificato al litisconsorte necessario, S.L..
21. Il contraddittorio, viceversa, deve reputarsi integro e correttamente il ricorso di R. ed S.O. non menziona (alle pagg. 2 e 3) S.L..
22. In prime cure il Tribunale di Venezia ha disconosciuto a S.L., figlio minore di S.D. e di F.P., siccome nato in data *****, successivamente all’apertura, il *****, della successione di S.G., la veste di erede legittimo del de cuius, per rappresentazione nella posizione del padre D., il quale, a sua volta, ha rinunziato all’eredità.
In prime cure, dunque, S.L., propriamente sulla scorta dell’insegnamento n. 4621 del 22.3.2012 di questa Corte (secondo cui, in tema di successioni per causa di morte, deve escludersi che chi non sia ancora concepito al momento dell’apertura della successione e, quindi, sia privo della capacità di rendersi potenziale destinatario della successione “ex lege” del “de cuius”, possa succedere per rappresentazione, essendo necessario, affinché operi la vocazione indiretta, che il discendente, in quel momento, sia già nato o almeno concepito), è stato reputato estraneo alla successione di S.G., siccome non ancora concepito al tempo della morte del de cuius.
In tal guisa il Tribunale di Venezia ha negato a S.L. veste di litisconsorte necessario.
Ebbene la statuizione di prime cure non è stata, a tal specifico riguardo, oggetto di appello: S.L. è rimasto contumace in seconde cure e suo padre, S.D., non ha comunque in proposito alcunché lamentato.
In pari tempo S.D. non ha, in questa sede, in alcun modo prospettato sul punto un’omissione di pronuncia.
Evidentemente, in parte qua agitur, vii è giudicato “interno” (cfr. Cass. 23.3.2012, n. 4732).
23. Il primo ed il terzo motivo del ricorso di R. ed S.O. sono evidentemente connessi; se ne giustifica perciò la disamina contestuale; i medesimi motivi, in ogni caso, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo motivo dello stesso ricorso.
24. Non si applica nel caso di specie, catione temporis, l’art. 366 bis c.p.c.: contrariamente all’assunto di S.D. (cfr. controricorso di S.D., pag., tra le altre, 6) non si prospetta la necessità della formulazione del “quesito di diritto”.
25. Occorre dar atto, dapprima, che l’originaria attrice, S.R., ebbe con la citazione di primo grado a chiedere, tra l’altro, “accertare: (…) la simulazione relativa delle vendite rubricate ai nn. 8 e 9 contemplate dall’atto rogato in data 26/11/2002 dal Notaio V., Rep. *****, in quanto dissimulanti donazioni, a loro volta nulle per difetto di forma” (così ricorso principale di S.D., pag. 3).
In pari tempo, in primo grado, S.O., “facendo proprie la ricostruzione dei fatti e le prospettazioni giuridiche dell’attrice di cui all’atto di citazione introduttivo del giudizio, chiedeva l’accoglimento delle medesime conclusioni formulate da quest’ultima” (così ricorso principale di S.D., pag. 4).
Più esattamente, R. ed S.O. ebbero in prime cure a domandare, tra l’altro, “accertarsi e dichiararsi che le vendite rubricate ai nn. 8 e 9 del complesso atto di compravendita rogato dal Notaio Dott. V.C., in data 26.11.2002, rep. n. ***** (…), perfezionate rispettivamente la n. 8 da S.G., S.A. e Sc.Ga. e la n. 9 da S.A. e da Sc.Ga. in favore di S.D., sono simulate relativamente in quanto dissimulanti donazioni, a loro volta nulle per difetto di forma ed in specie per essere state stipulate, previa rinuncia ai testi, in violazione del combinato disposto di cui alla L. n. 89 del 1913, art. 47, comma 1, e art. 48, comma 1” (così ricorso di R. ed S.O., pagg. 12 – 13, ove sono riprodotte testualmente le conclusioni trascritte nella sentenza di primo grado; cfr. altresì sentenza d’appello, par. 12).
26. Occorre dar atto, dipoi, che il Tribunale di Venezia, in prime cure, ha accertato la simulazione relativa unicamente dell’intero atto di compravendita n. 8, siccome dissimulante una donazione, e ha dichiarato la nullità della donazione dissimulata (dallo stesso atto) per difetto di forma – per assenza dei testimoni – nei soli limiti della quota di 1/3 di spettanza del de cuius, S.G..
L’accertamento (operato dal primo giudice) della simulazione relativa dell’intero atto di compravendita n. 8 (intercorso tra G., A. e Sc.Ga., da un lato, per la quota di 1/3 a ciascuno spettante sui cespiti che ne costituiscono l’oggetto, e S.D., dall’altro), siccome dissimulante una donazione, d’altronde, rinviene riscontro nei passaggi motivazionali del secondo dictum (“il tribunale di Venezia (…) ha accertato la simulazione della sola vendita n. 8) inserita nell’atto del 26.11.2002”: così sentenza d’appello, par. 4) e nelle prospettazioni di cui al ricorso principale ed incidentale di S.D. (“la Corte, aderendo alla decisione del Tribunale di Venezia (…), ha confermato la predetta decisione laddove dichiara che la compravendita n. 8 simula una donazione (…)”: così ricorso principale e incidentale di S.D., rispettivamente, pag. 7 e pag. 18).
La declaratoria (operata dal primo giudice) di nullità della donazione dissimulata dall’atto di compravendita n. 8 nei limiti della quota di 1/3 di spettanza del de cuius, S.G., a sua volta, si desume univocamente – lo si è anticipato – dal rilievo, operato dal tribunale in motivazione, del rientro del bene oggetto della donazione nulla nel patrimonio del de cuius per la quota, appunto, di 1/3 di sua proprietà (cfr. sentenza di primo grado, pag. 17; cfr. altresì ricorso di R. ed S.O., pag. 17).
Del resto, in seconde cure, le appellanti incidentali, R. ed S.O., concludevano perché si dichiarasse, seppure tout court, che “le vendite n. 8) e n. 9) (…) sono donazioni, nulle per difetto di forma (…)” (così sentenza d’appello, pag. 3, ove sono riprodotte le conclusioni delle appellate, R. ed S.O.).
27. Nel solco della riferita scansione processuale la denunciata omissione di pronuncia appieno si configura.
28. Indubbiamente il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d’appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d’appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore (o all’appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass. 16.5.2012, n. 7653).
29. In tal guisa non può che darsi atto di quanto segue.
Indiscutibilmente la Corte di Venezia nulla ha statuito in ordine alla invocata declaratoria di nullità, per vizio di forma, della donazione dissimulata dalla vendita (relativamente simulata) rubricata al n. 8 del rogito per notar V. in data 26.11.2002, limitatamente alla quota dei 2/3 (ovvero alle quote di 1/3 di S.A. e di 1/3 di Sc.Ga.) dell’appezzamento di terreno oggetto della medesima donazione dissimulata.
In verità la Corte di Venezia neppure ha dato espressamente atto che la donazione dissimulata dalla vendita (relativamente simulata) rubricata al n. 8 era stata già dichiarata nulla dal primo giudice limitatamente alla quota di 1/3 dell’appezzamento di terreno di spettanza di S.G..
Indiscutibilmente, inoltre, nulla ha statuito la Corte di Venezia in ordine alla invocata declaratoria di nullità, per vizio di forma, della donazione dissimulata dalla vendita (relativamente simulata) rubricata al n. 9 del rogito per notar V. in data 26.11.2002.
30. I rilievi, che la delibazione del primo e del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale di S.D. postula, tendono, per ampia parte, a correlarsi, viepiù che il secondo motivo ha una certa qual valenza preliminare sul piano logico-giuridico; è opportuna quindi la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.
31. La sussistenza di un collegamento tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti (cfr. Cass. 8.10.2008, n. 24792) ed il relativo riscontro è rimesso alla valutazione del giudice di merito, valutazione insindacabile se immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. (ord.) 8.2.2012, n. 1875; Cass. sez. Lav. 22.9.2016, n. 18585), recte, se non inficiata da “omesso esame” circa fatto decisivo.
Ovviamente nulla osta a che al riscontro del collegamento negoziale, quale risultato conforme all’interpretazione delle medesime operazioni negoziali, il giudice del merito attenda in chiave presuntiva.
32. Ebbene nel caso di specie il riscontro – in chiave presuntiva – del collegamento negoziale (funzionale) tra l’atto di “mutuo dissenso” in data 26.11.2002, a rogito notar V. (rep. 58723), e gli atti di compravendita in pari data, parimenti a rogito V. (rep. *****), in particolare tra l’atto di “mutuo dissenso” e gli atti di compravendita rubricati al n. 8 ed al n. 9, non è inficiato da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
La corte d’appello congruamente ed esaustivamente ha dato rilievo alla contestualità cronologica della stipulazione dell’atto di “mutuo dissenso” e degli atti compravendita (cfr. sentenza d’appello, par. 15) e ha soggiunto, a proposito del “collegamento di funzione fra il mutuo dissenso (…) e le nove compravendite stipulate sempre il 26.11.2002 (…), (che) non può essere negata la singolarità di un’operazione con cui i tre fratelli Ga., A. e G. avrebbero inteso dare assetto alla proprietà comune attraverso ripetute vendite incrociate fra di loro e i figli-nipoti maschi D., Mi., De. e Ro.” (così sentenza d’appello, par. 17).
33. Con precipuo riferimento, poi, al secondo motivo del ricorso (principale ed incidentale) di S.D. non può che rimarcarsi quanto segue.
34. In primo luogo, ineccepibilmente la corte distrettuale ha opinato nel senso che R. ed S.O. potessero fornire per testimoni e per presunzioni la prova del patto fiduciario contemplato dall’atto di “mutuo dissenso”, con il quale, tra l’altro, A. e Sc.Ga. si era impegnati a ritrasferire le quote immobiliari ad essi retrocesse per effetto della risoluzione dell’atto del 19.7.1995 al nipote ex frate, D..
Soccorre, per un verso, l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte secondo cui, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario (nella specie, A. e Sc.Ga.) per conto del fiduciante (nella specie, S.G.), non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio (cfr. Cass. sez. un. 6.3.2020, n. 6459).
Soccorre, per altro verso, l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del “pactum fiduciae” è sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 c.c. e ss. senz’altro nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento (cfr. Cass. 23.3.2017, n. 7416; Cass. 26.5.2014, n. 11757).
E’ evidentemente il caso de quo, siccome il patto fiduciario intercorso tra G., A. e Sc.Ga. era volto a creare, in vista della realizzazione di un fine ulteriore, obblighi connessi e collaterali, per nulla antitetici, rispetto al regolamento contrattuale involto dall’atto di “mutuo dissenso”.
35. In secondo luogo, del pari ineccepibilmente, la corte distrettuale ha opinato per il “temperamento” dell’onere probatorio gravante sul legittimario pretermesso.
Soccorre l’insegnamento di questa Corte – debitamente richiamato dalla corte territoriale – secondo cui l’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata; in tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa (cfr. Cass. 13.11.2009, n. 24134; Cass. 4.4.2013, n. 8215; Cass. (ord.) 13.6.2018, n. 15510; Cass. 9.5.2019, n. 12317).
36. L’operato riscontro in via indiziaria, all’esito dei giudizi di merito, oltre che del collegamento negoziale tra l’atto di “mutuo dissenso” e le compravendite, segnatamente, n. 8 e n. 9, altresì del pactum fiduciae correlato al “mutuo dissenso” e della simulazione relativa (oggettiva) delle medesime compravendite, in quanto dissimulanti donazioni, è dunque ineccepibile in diritto e non riflette alcuna controindicazione sul piano dei principi in tema di prova.
37. L’operato riscontro in via indiziaria, all’esito dei giudizi di merito, (oltre che del collegamento negoziale, altresì) del pactum fiduciae e della simulazione relativa (oggettiva) delle medesime compravendite n. 8 e n. 9 e’, al contempo, del tutto congruo e non riflette, parimenti, alcuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” – tra le quali, ben vero, non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – rilevanti alla stregua della pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte.
In particolare la Corte di Venezia ha posto in risalto che rilevavano al riguardo l’intendimento dei fratelli G., A. e Sc.Ga. di “dare assetto alla proprietà comune attraverso ripetute vendite incrociate fra di loro e i figli-nipoti maschi D., Mi., De. e Ro.” (così sentenza d’appello, par. 17) nonché il rapporto di parentela tra le parti (zii-nipote), lo svolgimento della medesima attività agricola, il prezzo dichiarato, pari ad Euro 133.500,00, per nulla adeguato all’estensione del terreno compravenduto, l’assenza di prova – lo si è anticipato – circa l’effettivo pagamento del prezzo (cfr. sentenza d’appello, par. 22).
Ovviamente a fronte dell’ineccepibile riscontro del collegamento negoziale tra l’atto di “mutuo dissenso” e, segnatamente, le compravendite n. 8 e n. 9 a nulla vale prospettare che l’oggetto di tali atti è diverso (cfr. ricorso principale di S.D., pag. 8).
Ovviamente a fronte dell’ineccepibile riscontro del pactum fiduciae correlato al “mutuo dissenso” a nulla vale prospettare che “la compravendita n. 9 non è stata posta in essere dal de cuius” (così ricorso principale di S.D., pag. 12; cfr. memoria di S.D., pag. 4).
38. Si tenga conto in ogni caso dei seguenti ulteriori rilievi.
In primo luogo, S.D. sollecita” in fondo, questa Corte al riesame delle risultanze istruttorie (tra l’altro, ha addotto – cfr. ricorso principale, pagg. 9/10 – che la corte veneziana non ha considerato che la compravendita del 1995 era stata posta in essere in violazione di un pregresso patto di riservato dominio risalente al 1972, sicché l’atto di “mutuo dissenso” si è reso necessario onde eliminare la violazione dell’antecedente patto).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
In secondo luogo, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
In terzo luogo, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del Giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta (“tenuta” che nella fattispecie è indubitabile) della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234; cfr. Cass. 23.1.2006, n. 1216. Cfr. inoltre Cass. 11.5.2007, n. 10847, secondo cui la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che assolutamente non è nel caso di cui al presente ricorso – restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo).
Ovviamente la corte di merito ha vagliato gli elementi indiziari sia singolarmente sia nel loro complesso.
39. Il buon esito del primo e del terzo motivo del ricorso di R. ed S.O. assorbe e renda vana altresì la disamina terzo motivo (in tema di spese di lite) del ricorso principale e del ricorso incidentale di S.D..
40. In accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di R. ed S.O. la sentenza n. 287/2016 della Corte d’Appello di Venezia, nei limiti dell’accoglimento dei medesimi motivi, va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
41. Non sussistono i presupposti perché si possa far luogo a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c.
42. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso di R. ed S.O. non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, le medesime ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..
43. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente S.D., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20..2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso di R. ed S.O.;
cassa, in relazione e nei limiti dei motivi accolti, la sentenza n. 287/2016 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia alla medesima corte d’appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale di S.D.;
dichiara assorbiti nell’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso di R. ed S.O. la disamina del secondo motivo del ricorso delle medesime R. ed S.O. nonché la disamina del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale di S.D.;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, S.D., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021