Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24193 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9594-2020 proposto da:

O.E.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 91, presso lo studio dell’avvocato ANNA PENSIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO CAVICCHI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (CF *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 11372/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. il cittadino nigeriano O.E.H., nato a ***** (villaggio vicino a *****, in Edo State) il *****, ma vissuto dal 2007 a *****, ricorre avverso il decreto con cui il Tribunale di Firenze ha negato la tutela internazionale o umanitaria che egli aveva invocato allegando di aver lasciato il proprio Paese l’8 aprile 2016 perché minacciato di morte dalla confraternita degli *****, stante il suo rifiuto, in quanto cristiano, di compiere riti sacrificali e di subentrare nel ruolo paterno, come gli era stato richiesto quando era tornato a ***** per i funerali del padre, morto nel marzo 2016;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. con due motivi – esposti unitariamente e rubricati, testualmente, “1 motivo: nel negare la protezione sussidiaria, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 14, lett. c); all’art. 3 Cedu; al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; all’art. 111 Cost., all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att.; 2 motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa valutazione di fatti decisivi accertati nella istruttoria” – ci si duole del diniego della protezione sussidiaria, allegandosi che sul sito viaggiaresicuri aggiornato al 2019-20 viene rappresentata la presenza in Nigeria di attacchi terroristici (specie ad ***** e nei maggiori centri urbani) e che nella parte centrale del paese (*****) e soprattutto nello Stato di Plateau, sarebbe esistente una tensione tra contadini (per lo più cristiani) e pastori seminomadi (per lo più musulmani Fulani) tale da provocare migliaia di morti, oltre alla guerra religiosa contro la cristianità e la dilagante povertà; si deduce altresì che l’Italia non ha dato attuazione alla Dir. 2004/83/CE, art. 8, e quindi non può essere presa in considerazione la possibilità per il richiedente di trasferirsi in altra regione del proprio Paese;

3. le censure presentano plurimi profili di inammissibilità;

3.1. in primo luogo essi veicolano genericamente e confusamente vizi eterogenei su entrambe le forme di protezione invocata (sussidiaria e umanitaria), in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. n. 26790/2018, n. 11222/2018, n. 2954/2018, n. 27458/2017, n. 16657/2017, n. 19133/2016);

3.2. inoltre, la motivazione del decreto rispetta il “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053/2014), mentre la censura motivazionale non è conforme ai canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020);

3.3. in ogni caso, si tratta di censure meritali, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. n. 11863/2018, n. 29404/2017, n. 16056/2016), avendo il tribunale acquisito COI qualificate e aggiornate (EASO novembre 2018), mentre dalle fonti alternative indicate in ricorso (in particolare tratte dal sito viagiaresicuri) non emerge l’esistenza del presupposto della violenza indiscriminata, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), nella zona di provenienza, che lo stesso ricorrente individua, a pag. 5 del ricorso, nell’Edo State (zona meridionale del Paese);

3.3. né rileva il riferimento alla “zona diversa”, poiché in questo caso il rimpatrio avverrebbe nella zona di provenienza del ricorrente, dove non è in essere un conflitto armato, come nel nord-est del paese;

4. in ultima analisi il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019);

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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