LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9454-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MESSAPICA INERTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LA GIOIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2614/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 2614/23/14 pubblicata il 15 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia sezione distaccata di Lecce, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi n. 183/3/13 ha dichiarato illegittimi i silenzi rigetto opposti dall’Agenzia delle Entrate alle istanze di rimborso presentate dalla Messapica Inerti s.r.l. con riferimento alla doppia imposizione che si era realizzata con il versamento di quanto dovuto a seguito degli accertamenti con cui l’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa dichiarato per gli anni 2003, 2004 e 2005 per l’errata imputazione temporale di componenti positivi di reddito;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato tempestiva l’istanza di rimborso ritenendo che il termine per la proposizione della stessa decorra dalla data del pagamento delle somme e non da quella dell’accertamento a seguito del quale era maturato il credito per doppia imposizione;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidati a due motivi;
che la Messapica Inerti s.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in particolare si assume che la decorrenza del termine di due anni per proporre l’istanza di rimborso previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e costituito dall’epoca in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria si è resa definitiva e quindi, nel caso specifico, dalla definizione dell’accertamento con adesione che, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, si perfeziona con il versamento della prima rata prevista dal medesimo D.Lgs., art. 8, comma 1;
che con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla prova dell’esattezza dei conteggi proposti con riferimento all’istanza di rimborso riferita all’accertamento per l’anno 2005;
che il primo motivo è fondato. Come esattamente affermato dalla ricorrente la decorrenza del termine di due anni per proporre l’istanza di rimborso previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, decorre dal momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e costituito dall’epoca in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria si è resa definitiva e quindi, nel caso specifico, dalla definizione dell’accertamento con adesione che, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, si perfeziona con il versamento della prima rata prevista dal medesimo D.Lgs., art. 8, comma 1. In caso di adempimento rateale, il termine di decadenza decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell’ultima quota del pagamento frazionato (Confronta Cass. 28 aprile 2004 n. 8118 in tema di decadenza triennale dell’imposta di successione rateizzata);
che il secondo motivo è assorbito;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce in diversa composizione, che si adeguerà a quanto sopra affermato, e provvederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021