LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16904-2020 proposto da:
I.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA MARCHIONNA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 25/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. con ricorso depositato in data 08/11/2019 il cittadino nigeriano I.K., nato a ***** (Edo State) il *****, ha adito il Tribunale di Firenze per ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), previa sospensiva del decreto negativo della Questura di Firenze notificato l’11/10/2019, allegando la grave patologia cardiaca sofferta (infarto del miocardio subito qualche anno prima della domanda) e deducendo di non poter ricevere cure adeguate nel proprio Paese;
1.1. il Tribunale di Firenze ha rigettato la domanda e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso;
2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2.1. con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis), con riferimento all’art. 32 Cost., poiché “l’espressione usata dal legislatore al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis), “condizioni di salute di particolare gravità” non può legittimamente escludere la condizione dello straniero affitto da una patologia cronica e potenzialmente pericolosa per la sopravvivenza”;
2.2. il secondo mezzo prospetta “Omesso esame di un fatto decisivo con riferimento alla documentazione relativa alla natura ed alla gravità della patologia nonché al pregiudizio per il rientro nel paese di origine. Motivazione apparente”, per avere il Tribunale omesso ogni valutazione sul “pregiudizio alla salute del ricorrente nel caso di rientro nel paese di origine”, nonostante la Nigeria sia “un paese con condizioni di sicurezza generali molto precarie”;
2.3. il terzo motivo lamenta “Omesso esame della documentazione medica attestante la durata delle cure. Motivazione apparente e I o contraddittoria. Motivazione contraddittoria con il decreto di sospensione del provvedimento amministrativo”, in quanto “la certificazione dell’ottobre 2019 consentiva di ritenere provata la necessità di accertamenti diagnostici da effettuarsi non prima dell’aprile 2020”;
3. i tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati;
4. come noto, il D.L. n. 113 del 2018, convertito dalla L. n. 132 del 2018, ha sistematicamente espunto ogni riferimento al permesso di soggiorno per motivi umanitari, abrogando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e introducendo alcune ipotesi nominate di titoli di soggiorno, tra i quali il permesso di soggiorno per cure mediche, inserito nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d-bis), relativo a “stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da non consentire di eseguire il provvedimento di espulsione senza arrecare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi”, che a differenza della precedente misura ha durata di un anno (invece di due) – rinnovabile, previo parere della competente Commissione territoriale – e non consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
4.1. la nuova protezione speciale appare caratterizzata, prima facie, da un’ampiezza sostanzialmente corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente, nell’interpretazione datane dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 29459 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018, Cass. n. 17130 del 2020, Cass. n. 1104 del 2020, Cass. n. 3705 del 2021);
4.2. peraltro, le Sezioni Unite citate hanno chiarito che, mentre nella disciplina abrogata (ancora applicabile alle domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore della nuova legge) i seri motivi umanitari costituivano il titolo per rimanere in Italia, nella nuova disciplina la protezione speciale si traduce nel diritto di non essere allontanati, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, commi 1 e 1.1.;
5. quanto ai requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, è necessario: i) che a causa della patologia sofferta lo straniero versi in condizioni di particolare gravità; ii) che la malattia sia certificata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.; iii) che la situazione deve essere talmente compromessa da determinare un rilevante pregiudizio alla salute dello straniero in caso di rientro nel paese d’origine; iv) che la certificazione sanitaria attesti la tempistica delle cure mediche necessarie, sulla quale va parametrata la durata del permesso (nei limiti di un anno);
5.1. il giudice a quo, alla luce dei suddetti requisiti, ha osservato che nel caso di specie la documentazione medica prodotta, attestante che il ricorrente è affetto da cardiopatia ischemica postinfartuale, non esplicita la particolare gravità delle condizioni di salute, non contiene indicazioni sul rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel paese di origine (ad esempio tenendo conto del viaggio da intraprendere) né fornisce indicazioni sulla durata delle cure necessarie per far fronte alla patologia sofferta;
5.2. una simile motivazione risulta congrua e soddisfa il criterio del cd. “minimo costituzionale” enunciato da Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, senza che siano sindacabili in questa sede gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito in base alle risultanze istruttorie, ivi compresa l’interpretazione delle certificazioni mediche che il ricorrente vorrebbe rimettere in discussione in questa sede;
5.3. il ricorso è dunque inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, come operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019);
6. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo;
7. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021