LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3252-2021 proposto da:
G.S.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI, 50, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso il decreto N. R.G. 34254/20 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 21/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che G.S.C.M., cittadino del Senegal, ha proposto, affidandolo a cinque motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione del *****;
– che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4;
che, in particolare, dopo aver premesso in narrativa che nel ricorso al giudice di pace avverso il decreto prefettizio di espulsione aveva proposto quattro motivi, e segnatamente:
– il motivo 1.1. con cui aveva eccepito la nullità dell’atto per difetto e contraddittorietà della motivazione stante la non assoluta corrispondenza tra le affermazioni in fatto riportate nel decreto di espulsione e la reale storia del ricorrente;
– il motivo 1.2. aveva eccepito la nullità dell’atto per contraddittorietà con altro provvedimento emesso in data anteriore dall’Ufficio Immigrazione della Questura di *****, con cui gli era stato fissato un appuntamento per il rinnovo del permesso di soggiorno per il *****;
– il motivo 1.3. con cui aveva eccepito la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e 32-bis, stante l’esistenza del decreto del Tribunale di Roma che, in accoglimento di specifica istanza, aveva disposto la sospensione, sino alla definizione del giudizio di Cassazione, del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale;
– il motivo 1.4. con cui era stata eccepita la violazione del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 11, lett b), per essere vietata dal ***** (data di entrata in vigore della legge) sino al ***** (data prorogata fino al *****) l’emissione di decreti di espulsione;
– che lamenta il ricorrente che il giudice di pace non ha risposto ad alcuna delle specifiche doglianze mosse con i motivi n. 1.2., 1.3., 1.4, così determinandosi vizio totale di motivazione e, sotto altro profilo, motivazione apparente;
2. che il motivo è manifestamente fondato;
che, infatti, il Giudice di Pace di Roma non ha esaminato i motivi di ricorso svolti dal ricorrente (trascritti nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso), svolgendo argomentazioni non correlate e che prescindono dal contenuto delle specifiche censure formulate nei termini sopra illustrati, così ponendo in essere una motivazione meramente apparente;
3. che i residui motivi, aventi rispettivamente ad oggetto la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 e art. 35-bis, comma 3, e art. 13, e del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, comma 11, lett b), sono assorbiti;
4. che il decreto impugnato va quindi cassato, con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i residui, rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021