Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24212 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6139 – 2020 R.G. proposto da:

A.P. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Andrea Frassanito ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via La Spezia, n. 43, presso lo studio dell’avvocato Angelo Marigiò;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NARDO’, in persona del sindaco pro tempore.

– intimato –

avverso la sentenza n. 2412/2019 del Tribunale di Lecce;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce in data 15.1.2018 A.P. proponeva opposizione avverso il verbale n. *****, elevato in data ***** dalla polizia municipale di *****, con cui gli era stata contestata, a seguito di rilevazione operata con apparecchio telelaser modello “*****”, la violazione dell’art. 142 C.d.S., commi 9 e 11 – in quanto alla guida della propria autovettura percorreva tratto di strada soggetto al limite di velocità di 50 km/h alla velocità di 97 km/h – e con cui gli erano state irrogate la sanzione di Euro 709,33 e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.

Deduceva, tra l’altro, che non si era acquisito riscontro della periodica sottoposizione a taratura dell’apparecchiatura di rilevamento automatico della velocità, siccome dal verbale si desumeva, alla stregua di una dicitura apposta a mano, che l’apparecchio era stato “regolarmente tarato”.

Chiedeva l’annullamento del verbale.

2. Si costituiva il Comune di Nardò. Instava per il rigetto dell’opposizione.

3. All’udienza del 20.3.2018 l’opponente deduceva che la documentazione ex adverso prodotta era del tutto insufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura utilizzata.

4. Con sentenza n. 1256/2018 il giudice di pace rigettava l’opposizione.

5. Proponeva appello A.P..

Deduceva che la “dichiarazione di verifica e taratura” prodotta in primo grado dal Comune di Nardò “era stata rilasciata dalla società Eltraff s.r.l., la quale non figurava tra i soggetti abilitati alla prescritta verifica di taratura (…), laddove, invece, il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 13.06.2017 aveva stabilito (…) che “le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma (…) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA (…)”” (così ricorso, pagg. 4 – 5, ove è riprodotto il motivo d’appello).

Resisteva il Comune di Nardò.

6. Con sentenza n. 2412/2019 il Tribunale di Lecce rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.P.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Nardò non ha svolto difese.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione risultante dalla novella, applicabile ratione temporis, di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012.

Deduce che il tribunale ha respinto il gravame alla stregua del documento prodotto dal Comune di Nardò per la prima volta in grado d’appello.

Deduce che, a fronte della contestazione sollevata in primo grado e non già, così come ha erroneamente ritenuto il tribunale, in grado d’appello, ben avrebbe potuto il Comune di Nardò allegare il documento in prime cure.

10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso è quindi fondato e da accogliere.

11. Nel corso della prima udienza, del 20.3.2018, innanzi al giudice di pace, il ricorrente, così come si desume dal relativo verbale, ebbe a dedurre, testualmente, che “la documentazione prodotta dall’Amministrazione opposta sia del tutto insufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalità e taratura dell’apparecchiatura per il controllo della velocità utilizzata nella specie, in quanto effettuato non da soggetto accreditato in spregio al disposto del recente decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13.06.2017”.

12. Su tale scorta non può che rilevarsi quanto segue.

Per un verso, risulta del tutto ingiustificata, alla luce, appunto, della contestazione ritualmente operata dal ricorrente nel corso dell’udienza del 20.3.2018 innanzi al giudice di pace, l’affermazione del tribunale secondo cui A.P. aveva in grado d’appello “per la prima volta contestato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel D.M. 13.06.2017” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso, il tribunale, al di là del riferimento alla “dichiarazione di verifica e taratura” datata 2.5.2017 ed allegata, quale documento n. 5), alla comparsa di costituzione in prime cure del Comune di Nardò, ha dato atto che l’ente territoriale appellato aveva prodotto in grado d’appello il certificato di taratura “*****, rilasciato dalla TESI s.r.l., laboratorio accreditato presso l’organismo firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento ACCREDIA, indicato dal ricorrente” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

In tal guisa il tribunale ha affermato sussistere piena prova del rispetto delle norme sulla taratura e sui controlli periodici di funzionalità in relazione all’apparecchiatura con cui era stata rilevata l’infrazione.

13. Nei termini esposti appieno si configura l’error in procedendo – falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. – veicolato dal motivo di ricorso.

14. Più esattamente l’error in procedendo si configura alla luce dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.Lgs. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. 9.11.2017, n. 26522).

Ebbene, nella specie per nulla risulta che il Comune di Nardò abbia allegato e dimostrato di non aver potuto produrre in primo grado per causa ad esso non imputabile il summenzionato certificato di taratura “*****, rilasciato dalla TESI s.r.l.”, certificato, quest’ultimo, che senza dubbio ha contribuito in maniera concludente a fondare la statuizione del giudice di seconde cure.

15. In accoglimento del motivo di ricorso e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 2412/2019 il Tribunale di Lecce va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso; cassa – in relazione e nei limiti del medesimo motivo – la sentenza n. 2412/2019 del Tribunale di Lecce e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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