Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24215 del 08/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2907-2021 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, PREFETTO della PROVINCIA di TERAMO, QUESTORE della PROVINCIA di TERAMO;

– intimati –

avverso il decreto n. 4/2021 del GIUDICE DI PACE di TERAMO, depositato l’11/01/2021;

udita la relazione nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che A.M., cittadino del Bangladesh, ha proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Teramo ha rigettato l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Teramo del *****;

– che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese; che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, n. 3, art. 16, n. 3, nonché l’omessa disamina e il difetto di motivazione;

– che, in particolare, il ricorrente ha dedotto di aver svolto nel ricorso in opposizione al decreto di espulsione proposto innanzi al Giudice di Pace due motivi, l’uno, con il quale aveva dedotto che, essendo destinatario di un ordine di esecuzione della pena notificatogli dalla Procura della Repubblica, ai fini dell’espulsione, sarebbe stato necessario acquisire il nulla osta del magistrato competente, ovvero il Giudice di Sorveglianza competente per territorio (e ciò non era stato fatto), il secondo, per motivi familiari;

– che il giudice di pace aveva esaminato solo il secondo motivo, omettendo di pronunciarsi sul primo;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta l’illegittimità dell’espulsione per violazione dell’art. 656 c.p.p., e dell’art. 388 c.p., sul rilievo che il decreto di espulsione emesso contrastava con l’ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Teramo;

3. che entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza;

– che, va, preliminarmente, osservato, che il giudice di Pace, nella parte narrativa del suo provvedimento, ha precisato che il motivo per cui il ricorrente aveva richiesto l’annullamento del decreto di espulsione era legato ai suoi legami familiari, non essendovi invece alcuna traccia della questione prospettata in questa sede circa il contrasto del decreto di espulsione con l’ordine di esecuzione della pena notificato al ricorrente dal Pubblico Ministero;

– che è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041);

– che ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);

che, nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo né riportato (sotto il profilo del modo di deduzione) il testo integrale dell’asserito primo motivo svolto innanzi al giudice di gravame, o comunque stralci sufficienti ad evidenziare la manchevolezza denunciata, né il luogo esatto di deduzione nel contesto del ricorso in opposizione al giudice di pace, per cui la deduzione di aver svolto un motivo sulla questione dell’ordine di esecuzione si appalesa meramente assertiva;

4. che non si liquidano le spese di lite non avendo l’intimata svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

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