Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2423 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9959/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Fallimento di ***** s.r.l. in persona del curatore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 70/51/12 depositata il 16/03/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/11/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quindi confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IRES, IRAP e IVA 2001;

ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; il curatore non ha spiegato attività difensiva in questo giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR annullato l’avviso di accertamento impugnato senza darne alcuna giustificazione giuridica, utilizzando affermazioni meramente apodittiche e senza tener conto delle risultanze del PVC;

– il secondo motivo censura la pronuncia della CTR per difetto di motivazione circa una circostanza non considerata dal Collegio essendo stata recepita in corso di causa, e non emergente dalla motivazione, circostanza consistente nella presenza di documentazione extracontabile riferita alle rimanenze e alle esistenze delle annualità 2000 e 2001 che posta a confronto con i dati ufficiali faceva emergere notevoli divergenze;

– i motivi coinvolgono il primo il tipo di accertamento e il secondo la sostanza della questione; pertanto possono esaminarsi congiuntamente;

– gli stessi sono fondati;

– invero, trattandosi di un accertamento che ha avuto per oggetto anche la rideterminazione delle rimanenze e delle esistenze degli anni 2000 e 2001, che influiscono evidentemente sulla determinazione dei redditi dell’impresa, è evidente che un diverso loro apprezzamento e quantificazione ai fini dell’imposizione, derivante da documentazione diversa dalla contabilità (il c.d. “brogliaccio”) doveva trovare adeguata attenzione e specifico approfondimento da parte della CTR;

– pertanto, non avendo il giudice dell’appello specificamente osservato alcunchè di specifico quanto al dedotto profilo, essendosi limitato a indicare i principi generali relativi alla determinazione e alla rilevanza delle rimanenze finali e delle esistenze inziali, lo stesso ha reso motivazione insufficiente sul punto;

– conseguentemente il motivo va accolto; la sentenza è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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