Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.2424 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10019/2013 R.G. proposto da:

SICIL LEGNO s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe Di Prima (PEC diprimavalenti.avvsicacca.legalmail.it) e con domicilio eletto in Roma in via F. Cesi, n. 72 presso lo studio dell’avv. Paolo De Angelis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 26/30/12 depositata il 10/02/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/11/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e quindi in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, per IRES, IRAP e IVA 2004;

– ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto risultato da una insufficiente ed errata valutazione ed interpretazione degli atti del processo;

– il motivo è inammissibile;

– invero, esso si configura e costituisce in concreto una istanza diretta a indurre la Corte a un riesame del merito, operazione non consentita in questa sede di Legittimità; infatti questo Giudice di Legittimità ha confermato ancora di recente come (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6519 del 06/03/2019) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti;

– in ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata è possibile evincere come il giudice dell’appello abbia considerato le deduzioni (sulle quali s’insiste anche in memoria) concernenti il preteso errore di classificazione e le abbia disattese;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); art. 2697 c.c.; artt. 2727 e 2729 c.c.) per avere la CTR, a fronte di una contabilità regolare, ritenuto corretta la ricostruzione dei maggiori ricavi sulla base della sola presunzione della cessione in evasione d’imposta della merce non analiticamente indicata nelle fatture di vendita; circostanza questa che non può costituire presunzione;

– il motivo è infondato;

– invero, la CTR non ha fondato la propria decisione unicamente sulla mancata indicazione di cui si è detto, ma anche su altre risultanze; scrive la CTR che costoro hanno “rilevate le fatture di vendita secondo la classificazione adottata (inventario merci 2003 e 2004 – all. n. 11 e 12) – sottolineatura aggiunta”;

– pertanto, la statuizione della CTR non si fonda sull’unica considerazione secondo la quale la merce ritenuta ceduta in evasione d’imposta non era analiticamente indicata nelle fatture di vendita; essa si fonda anche sull’esame dell’inventario le cui risultanze, secondo l’accertamento di fatto operato dalla CTR e non più censurabile in questa sede, hanno confermato la sussistenza della maggior pretesa;

– con specifico riguardo a quanto dedotto (pag. 19 del ricorso) relativamente alla tipologia di accertamento utilizzato, osserva la Corte che (per vero) il tipo di accertamento concretamente utilizzato dall’Ufficio è quello di tipo analitico-induttivo e non induttivo (in sentenza si cita infatti il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); e in concreto la CTR ha fatto corretto governo dei principi di riparto dell’onere della prova;

– il motivo denuncia poi (pag. 20 del ricorso) anche l’erroneità della pronuncia in quanto la mancata indicazione di cui si è detto nelle fatture e nell’inventario deriverebbe dalla ricomprensione dei beni in genera tipologici diversamente denominati;

– sotto questo profilo, il motivo è inammissibile in quanto pone una questione di fatto che imporrebbe a questa Corte un riesame del meritus causae, non consentita in sede di Legittimità;

– conclusivamente, il ricorso va rigettato;

– la soccombenza regola le spese;

– sussistono i requisiti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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