LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37352-2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, *****, in persona della Sindaca pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA – ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI, 20, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ORSOMARSO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2711/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che il Comune di Roma Capitale propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA-ONLUS” avverso una sentenza CTP Roma, che aveva respinto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento ICI 2011; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, dall’esame dello statuto dell’associazione contribuente, emergeva con chiarezza la natura di attività assistenziale dalla medesima svolta e che, pertanto, sussistessero i requisiti di legge per ritenerla esente dal versamento dell’ICI.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, il Comune di Roma Capitale lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che l’Associazione contribuente non fosse tenuta al versamento dell’ICI; invero, pur avendo l’Associazione anzidetta il requisito soggettivo previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, per essere essa un ente non commerciale, non era stato provato il requisito oggettivo, essere cioè gli immobili di proprietà di detta Associazione utilizzati direttamente da essa, ovvero per finalità che non avessero in concreto finalità commerciali;
che, con il secondo motivo di ricorso, il Comune di Roma Capitale deduce violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, spettava alla contribuente Associazione l’onere di provare di avere diritto all’esenzione ICI, secondo i principi fissati dall’art. 2697 c.c. in materia di incidenza dell’onere della prova; l’Associazione avrebbe dovuto cioè provare di utilizzare direttamente l’immobile, cui si riferiva VICI chiesta in pagamento, per lo svolgimento di una delle attività tassativamente indicate dalla legge e che non avessero natura esclusivamente commerciale, non fossero cioè svolte secondo le regole proprie dell’economia di mercato (lucro soggettivo e libera concorrenza); e l’onere di dimostrare che il concreto utilizzo dell’immobile non fosse avvenuto con modalità d’attività commerciale, gravante sul contribuente, non poteva essere assolto su base documentale; che l’Associazione contribuente non si è costituita, ma ha tuttavia presentato memoria;
che i due motivi di ricorso proposti dal Comune di Roma Capitale, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, sono fondati;
che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17968 del 2019; Cass. n. 15552 del 2009; Cass. n. 4502 del 2012; Cass. n. 14226 del 2015), il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), riconosce l’esenzione dall’ICI agli immobili utilizzati dai soggetti, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a); trattasi di norma esentiva che, per la sua natura di norma speciale, può essere riconosciuta solo nei casi tassativamente previsti, con divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva; ed oltre al requisito soggettivo, di essere cioè un ente svolgente attività non commerciale, requisito pacificamente attribuibile all’Associazione contribuente, è altresì richiesta la sussistenza di un requisito oggettivo, costituito dallo svolgimento esclusivo nell’immobile cui si riferisce l’ICI di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento dev’essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando fra quelle esenti, non sia svolta con le modalità proprie di un’attività commerciale;
che tali principi non sono stati osservati dalla sentenza impugnata, essendosi essa limitata ad affermare, in modo del tutto generico, che, sulla base dello statuto in atti, l’Associazione contribuente avesse come scopo la tutela degli interessi dei mutilati e degli invalidi civili di guerra e dei congiunti deceduti per fatti di guerra, con conseguente sussistenza dei requisiti di legge per l’esenzione ICI, mentre invece avrebbe dovuto produrre idonea documentazione attestante che l’attività didattica, in concreto svolta nell’immobile, cui si riferiva la richiesta di ICI, fosse svolta con modalità tali da potere usufruire del regime di favore in materia di ICI previsto dalla richiamata normativa;
che, da quanto sopra, consegue l’accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Roma Capitale e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021