Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24296 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24211-2020 proposto da:

S.Q.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO PATELLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di ASCOLI PICENO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 39/2020 del GIUDICE DI PACE di ASCOLI PICENO, depositata il 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con ordinanza n. 39/2020, depositata il 9/6/2020, ha respinto l’impugnazione proposta da S.Q.E., cittadino cubano, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ascoli Piceno il 22/2/2020, rilevando, in particolare, che non assumeva rilievo la presentazione, da parte dello straniero, successivamente al decreto espulsivo, di domanda di protezione internazionale, in difetto di nesso di pregiudizialità e, nel merito del provvedimento espulsivo, emesso per essere scaduto il permesso di soggiorno sin dal 16/7/2004 con conseguente soggiorno irregolare dello straniero nel territorio dello Stato, che la convivenza more uxorio dello straniero con una cittadina non rientra tra le tassative ipotesi di divieto di espulsione e, quanto al pericolo di fuga, non era stata allegata documentazione idonea a dimostrare la disponibilità di un alloggio stabile.

Avverso la suddetta pronuncia, S.Q.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Prefettura di Ascoli Piceno (che non svolge difese).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3, 4 e 7, dovendosi ritenere che il richiedente asilo abbia diritto di rimanere nel territorio dello Stato in pendenza di esame della domanda, anche se presentata, come nella specie (il 22/5/2020), dopo l’emissione di un provvedimento di espulsione (in data 22/2/2020), con conseguente divieto di espulsione sino a che la domanda di protezione internazionale sia stata esaminata dalla competente Commissione territoriale.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 5437/2020; conf. a Cass. 27077/2019) che “in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Non deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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