Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.2435 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8225/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Principe Eugenio, 15, presso lo studio dell’avvocato Vito Troiano, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8231/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2020 da Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

RILEVATO

che:

M.S., cittadino del ***** richiedente asilo, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 24.12.2018, che ha respinto il suo appello avverso l’ordinanza del tribunale della stessa città, che aveva a sua volta rigettato il suo ricorso contro il provvedimento della competente Commissione Territoriale di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o di quella umanitaria.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perchè spedito per la notifica il 28.2.2019, e dunque oltre il termine di decadenza dall’impugnazione.

L’istanza di rimessione in termini, che il ricorrente ha avanzato affermando, in ragione della sua ancora scarsa conoscenza della lingua italiana, di “non aver compreso che ci fosse un termine per impugnare e neanche che si potesse proporre ricorso, in quanto non è stato avvertito del deposito, della pubblicazione e della notifica della sentenza” non può trovare accoglimento, atteso che nel giudizio d’appello M.S. era assistito da un difensore, cui la sentenza è stata comunicata via pec, il quale aveva il preciso dovere di informarlo della possibilità di impugnare il provvedimento entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Va dunque escluso che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà (del quale è peraltro necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 c.p.c.), secondo quanto richiesto ai fini dell’applicazione dall’art. 153 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. n. 7003/2011, Cass. n. 17729/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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