LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1334-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 655/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
RILEVATO
Che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto tre avvisi di accertamento tramite i quali l’Ufficio aveva rideterminato per l’anno 2007 il reddito complessivo e per gli anni 2008 e 2009 i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva: l’azione accertatrice si fondava sulle risultanze dell’attività investigativa in esito alla quale era emerso che il contribuente, tramite la corresponsione di un premio per la sottoscrizione di un prodotto finanziario avente natura solo formalmente assicurativa, ha inteso occultare al Fisco la propria situazione patrimoniale ed economica;
contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale lo accoglieva per quanto riguarda l’anno d’imposta 2009 (in quanto il contribuente, tramite la corresponsione di un premio per la sottoscrizione del prodotto finanziario Life Portfolio International avente natura solo formalmente assicurativa, evitando l’applicazione dell’Euroritenuta prevista dall’accordo tra Italia e Svizzera sulla fiscalità di risparmio con occultamento di capitali attraverso lo schermo assicurativo e ottenendo anche l’anonimato ai fini dello scambio delle informazioni fiscali) mentre lo rigettava per gli anni d’imposta 2007 e 2008 confermando l’intervenuta decadenza dell’Ufficio, non potendo trovare applicazione retroattiva il raddoppio dei termini previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12 in quanto il suddetto D.L. n. 78 del 2009, art. 12 non avrebbe efficacia processuale ma efficacia sostanziale e quindi non retroattiva.
L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva.
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 12, commi 2 e 2-bis, in quanto l’art. 12 avrebbe natura procedurale e quindi retroattiva e quindi si applicherebbe anche agli anni 2007 e 2008.
Il motivo è infondato.
Secondo questa Corte la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dal D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, in vigore dal 1 luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe – in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – pregiudicare l’effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. n. 7959 del 2021; Cass. n. 19446 del 2020; Cass. n. 4984 del 2020; Cass. nn. 29632 e 29633 del 2019; Cass. nn. 33060 e 33061 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto fatto corretta applicazione del suddetto principi in quanto ha ritenuto che il D.L. n. 78 del 2009, art. 12, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 102 del 2009, sia norma non retroattiva e come tale in vigore solo dal 1 luglio 2009, e conseguentemente non ha ritenuto applicabile tale sopravvenuta disciplina del 2009 alla controversia di specie, relativa all’anno di imposta 2007 e 2008.
Il motivo di impugnazione pertanto è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021