LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8604/2016 R.G. proposto da:
B.T., e B.S., rappresentati e difesi dall’Avv. ROBERTO CORSELLO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in *****;
– ricorrenti –
contro
B.R., nt. il *****, + ALTRI OMESSI, quali eredi di B.G. nt. *****, rappresentati e difesi dall’Avv. PEPPINO SPINNATO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Santo Stefano di Camastra, via Porta San Giovanni n. 57;
– controricorrenti –
nonché contro B.T., nt. il *****, e + ALTRI OMESSI;
– intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1434/2015 del 30.9.2015;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Antonello Cosentino.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE B.T. e B.S. – figli ed eredi, insieme al fratello B.G. (nt. *****), di Br.Gi. – hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1434/2015.
Con tale sentenza la corte distrettuale – pronunciandosi sull’appello introdotto da B.G. (nt. *****) avverso il capo relativo alle spese della sentenza definitiva emessa nel 2011 dal Tribunale di Termini Imerese in un giudizio di divisione ereditaria – compensava tali spese nei rapporti tra l’appellante e le altre parti del giudizio e confermava la condanna di T. e B.S. a rifondere a tali altre parti le spese del giudizio divisionale.
Il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti affermano che l’atto di appello non sarebbe stato loro notificato e denunciano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 331 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti – impone a questa Corte l’esame del fascicolo di ufficio del giudizio di appello, del quale va pertanto disposta l’acquisizione.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello e rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per l’incombente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021