Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24372 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8604/2016 R.G. proposto da:

B.T., e B.S., rappresentati e difesi dall’Avv. ROBERTO CORSELLO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in *****;

– ricorrenti –

contro

B.R., nt. il *****, + ALTRI OMESSI, quali eredi di B.G. nt. *****, rappresentati e difesi dall’Avv. PEPPINO SPINNATO, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Santo Stefano di Camastra, via Porta San Giovanni n. 57;

– controricorrenti –

nonché contro B.T., nt. il *****, e + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1434/2015 del 30.9.2015;

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. Antonello Cosentino.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE B.T. e B.S. – figli ed eredi, insieme al fratello B.G. (nt. *****), di Br.Gi. – hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1434/2015.

Con tale sentenza la corte distrettuale – pronunciandosi sull’appello introdotto da B.G. (nt. *****) avverso il capo relativo alle spese della sentenza definitiva emessa nel 2011 dal Tribunale di Termini Imerese in un giudizio di divisione ereditaria – compensava tali spese nei rapporti tra l’appellante e le altre parti del giudizio e confermava la condanna di T. e B.S. a rifondere a tali altre parti le spese del giudizio divisionale.

Il primo motivo di ricorso – con cui i ricorrenti affermano che l’atto di appello non sarebbe stato loro notificato e denunciano, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 331 c.p.c. in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti – impone a questa Corte l’esame del fascicolo di ufficio del giudizio di appello, del quale va pertanto disposta l’acquisizione.

P.Q.M.

La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di appello e rinvia a nuovo ruolo, mandando la Cancelleria per l’incombente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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