Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24432 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29162/2019 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in Biella, via Repubblica, 43, presso l’avv. MARCO CAVICCHIOLI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 16/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente I.O. è cittadino nigeriano della regione dell’Edo State. Dal provvedimento impugnato si ricavano le ragioni per le quali egli è fuggito dal suo Paese, o almeno le ragioni da lui riferite: il ricorrente si è trovato coinvolto in uno scontro tra comunità per lo sfruttamento di alcuni terreni, degenerato poi nella violenza.

La Commissione territoriale ha negato il riconoscimento di ogni forma di protezione, internazionale e umanitaria, negando credibilità al racconto, decisione poi confermata dal Tribunale all’esito del procedimento instaurato dal ricorrente.

Quest’ultimo ricorre per cassazione con tre motivi. V’e costituzione del Ministero. Il PG ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p..- La ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale ha ritenuto che, in ragione dei criteri di valutazione di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 3, la versione fornita dal ricorrente non è credibile; il che ha indotto a non prendere in considerazione (rectius, negare) ogni forma di protezione internazionale, compresa la sussidiaria in ogni sua ipotesi.

La protezione umanitaria, negate perché vengono escluse ragioni di vulnerabilità, non è però oggetto di ricorso per cassazione, che è limitato, nel merito, alla sussidiaria.

p..- I primi due motivi mirano a far sollevare questione di legittimità costituzionale, il primo della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, il secondo del D.L. n. 13 del 2017, art. 6.

Dunque, il primo motivo denuncia illegittimità costituzionale della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per violazione degli artt. 3,24,111 Cost..

Secondo il ricorrente la previsione del rito camerale, da un lato, impedisce una adeguata difesa ed un adeguato contraddittorio, per altro verso, è caratterizzato, in questo caso, dalla inappellabilità della decisione, quindi dalla eliminazione del grado di appello.

Il motivo è infondato.

Questa corte, con orientamento assolutamente condivisibile ed a cui si intende dare continuità, ha già avuto modo di ritenere che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione (Cass. 27700/2018; Cass. 28119/2018).

p.- Il secondo motivo di illegittimità costituzionale investe invece del D.L. n. 13 del 2017, art. 6, ed attiene alla circostanza che una disciplina del rito per l’accertamento del diritto alla protezione internazionale è stata introdotta con decreto legge, senza che vi fossero i presupposti della necessità ed urgenza.

Si lamenta dunque violazione degli artt. 3 e 77 Cost..

Anche in questo caso, questa corte ha avuto modo di rigettare la questione, già proposta in passato, osservando che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poiché la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (Cass. 17717/2018).

Si aggiunga peraltro che il fenomeno della massiccia immigrazione ben può considerarsi, almeno in riferimento all’epoca in cui la norma è stata introdotta, come integrante una situazione di urgenza e di necessità.

Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non ha deciso sulla domanda di protezione sussidiaria L. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, ritenendo non credibile il suo racconto, meglio ha rigettato la protezione sussidiaria di cui a quella norma sul presupposto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale. Invece, avrebbe dovuto prescinderne, poiché la protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) citato va valutata nel merito anche in caso di dichiarazioni non credute.

Il motivo è fondato.

Invero lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1, D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento (Cass. 13940/2020; Cass., 16122/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta primo e secondo motivo, accoglie il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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