LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 7909/2020 proposto da:
M.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Paolucci, per delega in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
P.T., nella qualità di tutore delegato dal Sindaco di Roma dei minori B.A. e B.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandra Puglielli, presso il cui studio in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, elegge domicilio, come da procura alle liti rilasciata con figlio separato allegato al controricorso.
– controricorrente –
e nei confronti di:
Be.Az., padre dei minori, contumace in appello; Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma; Procura Generale presso la Corte di appello di Roma; Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 515/2020 pubblicata il 23 gennaio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 23 gennaio 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da M.S., avverso la sentenza del Tribunale peri Minorenni di Roma n. 21/19, pubblicata il 22 gennaio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori B.A., nato a *****, e B.S., nata a ***** ed aveva confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, nominando il tutore nella persona del Sindaco del Comune di Roma e vietando ogni contatto dei minori con i genitori e i parenti.
2. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’istanza di accertamento tecnico richiesta dalla madre, poiché risultavano agli atti elementi sufficienti per la valutazione della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei parenti.
3. I giudici di secondo grado, a sostegno della decisione impugnata, hanno affermato, condividendo sul punto le statuizioni di primo grado, l’inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l’inutilizzabilità dei parenti come risorsa, e ciò per la persistente, attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di fragilità e immaturità psicofisica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale; l’insussistenza di un legame dei bambini con la nonna materna, già sperimentata con esito negativo quale affidataria dei nipoti; l’indifferibile necessità dei minori, all’epoca di anni 11 e 9 di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dall’esigenza di costruzione di un rapporto di attaccamento che era stato loro negato per effetto delle gravi carenze dei genitori naturali.
4. M.S., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
5. P.T., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma, dei minori B.A. e B.S., ha depositato controricorso.
6. Be.Az. non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere motivato in maniera apparente sullo stato di abbandono dei minori.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, per avere motivato in maniera apparente il motivo di impugnazione volto a dimostrare la modifica della situazione attuale.
3. Deve premettersi che, nel caso in esame, pur risultando il ricorso per cassazione tempestivamente notificato, atteso che le notifiche sono state spedite nel rispetto del termine di legge, non risulta agli atti l’avviso di ricevimento della notifica effettuata, a mezzo del servizio postale, con raccomandata n. ***** (cronologico n. *****), a Be.Az., padre naturale dei figli minori B.A. e B.S..
3.1 In proposito, questa Corte ha affermato che l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, con la conseguenza che la mancata integrazione del contraddittorio determina la nullità dell’intero procedimento e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 26 gennaio 2010, n. 1535).
3.2 Va, quindi, disposta, in applicazione dei principi richiamati, la notifica del ricorso per cassazione a Be.Az., padre naturale dei figli minori B.A. e B.S. e litisconsorte necessario nel procedimento di adottabilità dei figli minori, che risulta essere stato sentito all’udienza del 7 giugno 2018 (pag. 9 del ricorso per cassazione) e appellato contumace in secondo grado (pag. 4 della sentenza impugnata).
4. Per quanto esposto, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Be.Az., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso per cassazione.
PQM
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Be.Az., con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021