Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.24664 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20949/2017 R.G. proposto da:

Comune di Arezzo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Pasquini; domiciliato in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Dario Bottura e Francesca Ferrazzoli;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccarla, n. 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano, Dario Bottura e Francesca Ferrazzoli;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Comune di Arezzo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 544, depositata in data 1 marzo 2017, della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 544, depositata 11 marzo 2017, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello del Comune di Arezzo, e quello spiegato in via incidentale dall’Inps, così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento emessi, a fini ICI, dal Comune di Arezzo, relativamente agli anni 2008 e 2009, dichiarando esenti dall’imposta le unità immobiliari (site al “*****”) “adibite ad uso istituzionale” e, per converso, soggetti all’imposta gli “altri immobili (ivi compresa la palestra)”;

– il giudice del gravame ha ritenuto di condividere le conclusioni cui era pervenuta la Commissione tributaria provinciale “In quanto gli immobili in questione sono utilizzati per gli scopi istituzionali dell’Ente”;

2. – il Comune di Arezzo ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

– l’Inps resiste con controricorso e articola due motivi di ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo il Comune di Arezzo denuncia “Omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della questione”, assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sulla dedotta inapplicabilità dell’esenzione di imposta, oggetto di accertamento per l’anno 2009, relativamente all’unità immobiliare che, – adibita a palestra (e sita alla via *****, di categoria C/4, in catasto al fol. *****, p.lla *****, sub 2), – non era direttamente utilizzata dall’Istituto che l’aveva concessa in locazione ad esso esponente;

– il secondo motivo espone la denuncia di “Omessa/carente motivazione della sentenza” in relazione alle unità immobiliari che, senz’alcuna esplicitazione del relativo percorso motivazionale, – il giudice del gravame aveva ascritto ad un uso istituzionale dell’Istituto, così confermando la decisione di prime cure;

– il terzo motivo del ricorso principale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, reca la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., deducendo il ricorrente, per un verso, che non può ritenersi riconducibile all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), la destinazione delle unità immobiliari a sede di uffici, – e non anche alle attività di diretta erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali, – e, per il restante, che controparte non aveva offerto prova alcuna di una destinazione diretta degli immobili a dette finalità assistenziali e previdenziali;

2. – col primo motivo di ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’INPS denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché dell’art. 118 disp.att. c.p.c., assumendo, in sintesi, la nullità della gravata sentenza che, con motivazione apodittica, – recante mera conferma del decisum di primo grado, – aveva omesso di indicare le ragioni di rigetto dell’appello spiegato in via incidentale da essa esponente; gravame, questo, a cui fondamento si era dedotto che, – incontestata la debenza dell’ICI relativamente all’unità immobiliare adibita a palestra (in catasto al fol. *****, p.lla *****, sub 2), – la relativa imposta, relativamente all’anno 2009, era stata regolarmente versata per importo pari ad Euro 4.734,01, senza che di detto versamento l’atto impugnato avesse dato conto;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, espone la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’omessa motivazione delle medesime circostanze dedotte col primo motivo;

3. – il primo motivo del ricorso principale è inammissibile;

3.1 – come anticipato, difatti, la gravata sentenza ha confermato il decisum di prime cure che solo parzialmente aveva accolto l’impugnazione dell’INPS dichiarando, tra l’altro, soggetti all’imposta le unità immobiliari non adibite a finalità istituzionali “(ivi compresa la palestra)”;

– l’inammissibilità del motivo consegue, pertanto, dal difetto di interesse all’impugnazione (art. 100 c.p.c.), posto che detto interesse si correla, a sua volta, alla soccombenza che, nella fattispecie, non sussiste né è ravvisabile in relazione al mero interesse ad una più corretta soluzione di una questione giuridica (v., ex plurimis, Cass., 15 gennaio 2018, n. 722; Cass., 10 novembre 2008, n. 26921);

4. – anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato in quanto la gravata sentenza, nel confermare la decisione di prime cure, ha ritenuto che nei locali in oggetto si svolgesse attività istituzionale dell’Inps, non avente carattere commerciale;

– come, per vero, statuito dalla Corte con consolidato orientamento interpretativo, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto (v., ex plurimis, Cass., 5 agosto 2019, n. 20883; Cass., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 21 settembre 2017, n. 22022; Cass. Sez. U., 20 marzo 2017, n. 7074; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232);

5. – e’, per converso, fondato, e va accolto, il terzo motivo del ricorso principale;

5.1 – come già rilevato dalla Corte, l’esenzione dall’ICI di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), può trovare applicazione a condizione che sia dimostrata dal contribuente, al quale incombe il relativo onere probatorio, la sussistenza delle condizioni per usufruire dell’esenzione stessa e cioè che le attività assistenziali e previdenziali siano svolte in detti immobili con modalità non commerciali; e, in particolare, si è rimarcato che tra le attività assistenziali o previdenziali, non può rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (Cass., 26 giugno 2017, n. 15901; sulla necessità di un accertamento in concreto in ordine allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività cui l’immobile è destinato, v., altresì, Cass., 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., 21 marzo 2012, n. 4502);

6. – i due motivi del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente perché connessi, sono anch’essi fondati e vanno accolti;

– di vero, la gravata sentenza, nel pianamente confermare il decisum di prime cure, ha del tutto omesso di esaminare, esplicitando le ragioni del rigetto, il motivo di appello incidentale col quale l’INPS, incontestata la debenza dell’ICI relativamente all’unità immobiliare adibita a palestra (in catasto al fol. *****, p.lla *****, sub 2), – aveva dedotto il versamento della relativa imposta, relativamente all’anno 2009, senza che di detto versamento l’ente impositore avesse tenuto conto ai fini della sua decurtazione dall’importo dovuto;

7. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia.

PQM

La Corte:

– accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo;

– accoglie il ricorso incidentale;

– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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