LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21322-2019 proposto da:
COOPERATIVA AGRICOLA APOLLO 2 SOC. COOP. ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 26, presso lo studio dell’avvocato Maria Antonella Mercurio, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Franzese;
– ricorrente –
contro
JACOPLASTIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Bernardo, 101, presso lo studio dell’avvocato Annunziata Abbinente, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Amatucci;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 426/2019 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Casadonte Annamaria.
RILEVATO
che:
– la Cooperativa Apollo 2 Soc. Coop. a r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno che ha accolto la domanda di pagamento della fornitura di cassoni effettuata a suo favore dalla società Jacoplastic s.p.a. e che aveva contrastato con l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice, opposizione accolta dal primo giudice, ma respinta dal giudice d’appello;
– la sentenza d’appello ha ritenuto non provata l’opposizione che deduceva l’esistenza di vizi sui cassoni forniti;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società Jacoplastic;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che:
-con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento alla mancata ricostruzione dei verbali afferenti il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Salerno nonché la nullità della sentenza n. 426 del 2019 emessa il 26 marzo 2019 dalla Corte d’appello di Salerno con violazione del contraddittorio ex art. 102 codice di rito;
– rileva in via preliminare il Collegio che, come anche eccepito dalla società controricorrente, la sentenza impugnata è stata emessa in data 26 marzo 2019 ed è stata notificata dalla appellante vittoriosa Jacoplastic alla Cooperativa presso il domicilio eletto lo stesso 26 marzo 2019 e ciò ai fini del decorso del termine breve ai sensi dell’art. 325 c.p.c. per l’impugnazione;
– conseguentemente il ricorso della Cooperativa Agricola notificato in data 9 luglio 2019 è tardivo rispetto al termine breve di sessanta giorni, decorrente a partire dal 26 marzo 2019 e avente scadenza il 25 maggio 2019;
– all’inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 2500,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021