LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28349-2019 proposto da:
F.LLI C.G. E S. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Edoardo Scarfoglio 34, presso lo studio dell’avvocato Pietro Roccasalva, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Nosotti;
– ricorrente –
contro
CASEIFICIO S.G.B. DI S.A.M. &
C. SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna 29, presso lo studio dell’avvocato Chiara Pacifici, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Savino Pené;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1726/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società F.lli C. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catania che ha accolto l’opposizione proposta dal Caseificio S.G.B. di S.A. & C. s.n.c. al decreto ingiuntivo da essa ottenuto per il pagamento della fornitura di burro;
– la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stata provata l’accettazione, da parte dell’acquirente Caseificio S.G.B. di S.A. & C. s.n.c. della cessione del contratto di compravendita già stipulato con la ***** s.r.l. in favore della F.lli C.G. e S. s.n.c.;
– la cassazione è chiesta sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso il Caseificio S.G.B. Di S.A.M. & C. Snc;
– la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. per avere erroneamente ritenuto non provata l’accettazione da parte dell’acquirente Caseificio S.G.B. di S.A. & C. s.n.c. in favore della F.lli C.G. e S. s.n.c.;
– assume la ricorrente l’illogicità della motivazione e l’erroneità della valutazione delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del principio normativo secondo cui “ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”;
– la censura è inammissibile perché riguarda l’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, senza, tuttavia, evidenziare un omesso esame di un fatto oggetto di discussione e decisivo ai fini della decisione, come previsto ora dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ratione temporis applicabile (Cass. 5244/2004; id. 6157/2007);
– la corte territoriale ha, infatti, preliminarmente ricostruito la motivazione del primo giudice sulla scorta delle risultanze processuali e, successivamente, escluso che l’accettazione della consegna della partita di burro possa far desumere l’accettazione della cessione del contratto, motivando la conclusione alla luce del tenore della stessa fattura che ha accompagnato la consegna e nella quale risulta la società ***** come mittente mentre la F.lli C. è indicata in modo equivoco come originario destinatario poi sostituito con la società Caseificio S.;
– la corte territoriale ha altresì rilevato come le dichiarazioni testimoniali dell’attendibile teste G.G. comprovino il rifiuto alla cessione comunicata telefonicamente dal Caseificio S. alla stessa originaria venditrice *****;
– ciò posto ed attesa la ratio decidendi della sentenza d’appello, emerge dal ricorso che nessuna specifica doglianza è stata sollevata in ordine all’applicazione del principio normativo, essendosi la critica concentrata sulla ricostruzione delle risultanze probatorie senza che la ricorrente abbia, tuttavia, allegato l’omessa considerazione di circostanze di fatto che avrebbero potuto fondatamente giustificare una diversa conclusione di merito;
– atteso l’esito del ricorso, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 5600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021